In una sentenza messa in evidenza che ´una compensazione finanziaria che costituisce solo la contropartita di obblighi di servizio pubblico imposti dagli stati membri non presenta le caratteristiche di un
In una sentenza messa in evidenza che ´una compensazione finanziaria che costituisce solo la contropartita di obblighi di servizio pubblico imposti dagli stati membri non presenta le caratteristiche di un aiuto di stato´
Il ´si´ alle sovvenzioni statali al Tpl arriva fra le righe di una sentenza della Corte di giustizia dell´Ue.
L´organo comunitario rammenta che, secondo una giurisprudenza costante, affinché un intervento statale possa essere qualificato come un aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE, lo si deve poter considerare come un «vantaggio» concesso all´impresa beneficiaria che la stessa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
La Corte ha in particolare statuito che non si è in presenza di un siffatto «vantaggio» quando un intervento finanziario statale deve essere considerato una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere determinati obblighi di servizio pubblico.
Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere quattro condizioni.
- In primo luogo, l´impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell´assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.
- In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali verrà calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.
- In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall´adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole.
- In quarto luogo, quando la selezione viene effettuata al di fuori dell´ambito di una gara di appalto pubblico, il livello di compensazione deve essere determinato in rapporto a un´analisi dei costi in cui un´impresa media dovrebbe incorrere (tenuto conto degli introiti e del margine di utile ragionevole ricavato dall´adempimento dei suddetti obblighi).
Infatti, solo se ricorrono tali quattro condizioni si può ritenere che un´impresa non abbia tratto, in realtà, un «vantaggio» finanziario che avrebbe l´effetto di collocare tali imprese in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, e quindi non presenterebbe il carattere di un aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE.
Manuela Michelini – clickmobility.it