IX Commissione

IX Commissione – Mercoledì 8 ottobre 2003 Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale (C. 1798-B). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La IX Commissione, esaminato il disegno

IX Commissione – Mercoledì 8 ottobre 2003

Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale (C. 1798-B).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l´integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato)» (C. 1798-B);
rilevato che l´articolo 1, comma 35, autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell´aria anche attraverso l´utilizzo e l´incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale;
rilevato, altresì che, il testo elaborato dalla Commissione di merito recepisce uno dei rilievi della Commissione europea in relazione all´esigenza di superare la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza industriale e servizi privi di tale rilevanza;
considerata più coerente con i principi del diritto comunitario la separazione proposta tra una disciplina dei servizi pubblici locali ed una riservata ai servizi pubblici privi di rilevanza economica, rispettivamente rintracciabili agli articoli 113 e 113-bis del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione europea circa le norme introdotte dall´articolo 35 della legge n. 448 del 2002 e sulla ammissibilità degli affidamenti in house non previsti nel ricordato articolo;
sottolineato che la stessa definizione di affidamento in house non è espressamente prevista in nessun atto normativo, ma è desumibile solo dalla giurisprudenza (in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal);
ritenuto che il testo del provvedimento sia in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia e sia in grado di superare le eccezioni sollevate con l´apertura della procedura d´infrazione in merito al mancato recepimento di tale tipologia di rapporti di affidamento;
rilevato che la gestione del servizio può essere conferita esclusivamente ai soggetti esplicitamente elencati dall´articolo 41, comma 1, lettera c), nel rispetto di determinate procedure ad evidenza pubblica;
rilevato altresì che si prevede l´estensione anche agli enti locali dell´obbligo di eseguire procedure ad evidenza pubblica per la cessione totale o parziale delle proprie quote di partecipazione nelle società erogatrici di servizi e che viene fissato al 31 dicembre 2006 la data ultima entro la quale avranno termine tutte le concessioni rilasciate con procedure diverse dall´evidenza pubblica;
ritenuta opportuna l´apertura di sedi decentrate e laboratori locali di ricerca dell´Istituto centrale di ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
ravvisata la necessità di procedere, attraverso la predisposizione di un unico intervento normativo completo ed organico, ad una semplificazione legislativa della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
preso atto, inoltre, di quanto stabilito dall´ordine del giorno n. 9/1984/91 (presentato nella seduta n. 81 del 19 dicembre 2001 della Camera dei deputati ed in quella stessa sede approvato all´unanimità), che prevede l´esclusione del trasporto pubblico locale dal novero dei servizi di cui all´articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni;
considerato, infine, che il settore del trasporto pubblico locale, per gli aspetti in discussione, è più estensivamente disciplinato dall´articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell´andamento dei conti pubblici»,
delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) al fine di dare concreta attuazione all´ordine del giorno n. 9/1984/91, approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2001, e tenuto conto che la disciplina recata dal decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, ha dato avvio ad un processo di progressiva apertura al mercato del settore del trasporto pubblico locale, volto a coniugare al meglio l´economicità della gestione con il miglioramento degli standard qualitativi, si ritiene opportuno escludere espressamente tale settore dall´applicazione della disciplina generale recata dall´articolo 1, comma 41 del provvedimento in titolo;

b) considerato l´indirizzo di politica per il trasporto pubblico locale descritto nel Programma di infrastrutture strategiche «Programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse», allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2003, e preso atto che il settore richiede un´azione coordinata tra lo Stato, le Regioni (ciascuno per le rispettive competenze costituzionali) e gli Enti locali (per il ruolo che svolgono in chiave amministrativa e attuativa dei servizi), si ritiene opportuna la predisposizione di una normativa che, da un lato, recepisca le suddette indicazioni e, dall´altro, integri e completi la disciplina di settore attualmente in fase di evoluzione.

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