Le disposizioni della legge non si applicano al settore del Tpl ´ che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre
Le disposizioni della legge non si applicano al settore del Tpl ´ che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400´
Le disposizioni passeranno ora all´esame del Senato
La Camera ha approvato martedì 14 ottobre le modifiche al disegno di legge che punta al riordino, coordinamento ed integrazione della legislazione in materia ambientale.
Le modifiche sono state inserite dopo il ´comma 40´.
L´1-bis cita a dovere le variazioni che interessano il Trasporto pubblico locale anzi, per essere precisi, lo stralcio delle innovazioni che riporterebbero il settore ad essere governato dal decreto legislativo 422.
L´1-bis dettaglia… ´Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400´.
Ed ancora… dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
´5-bis. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l´erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all´esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all´articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all´articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l´esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l´esecuzione dei lavori connessi alla gestione´.
Per saperne di più vi proponiamo i documenti siglati dalla Camera e gli allegati di merito.
Manuela Michelini – clickmobility.it