Il blocco riguarderà tutti i autoveicoli, motoveicoli, e ciclomotori ad esclusione di quelli ad emissione nulla(elettrici) o alimentati a metano e Gpl catalizzati (autoveicoli dotati di catalizzatori e omologati ai
Il blocco riguarderà tutti i autoveicoli, motoveicoli, e ciclomotori ad esclusione di quelli ad emissione nulla
(elettrici) o alimentati a metano e Gpl catalizzati (autoveicoli dotati di catalizzatori e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla direttiva 91/441/CEE).
Il divieto di circolazione non si applica:
– ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati;
– ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Vengono inoltre escluse dal provvedimento alcune categorie di
veicoli:
– autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
– autoveicoli di pronto soccorso;
– mezzi di trasporto pubblico;
– taxi e veicoli a noleggio con conducente;
– autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
– autovetture targate CD e CC;
– autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa);
– autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
– autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
– autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
– autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
– autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
– mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell´attività lavorativa giornaliera:
– veicoli degli operatori dell´informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento.