COMUNE DI TORINODivisione Verde e AmbienteSettore Tutela Ambiente LA DIRIGENTE Visto l´articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n* 285, con il quale si dà
COMUNE DI TORINO
Divisione Verde e Ambiente
Settore Tutela Ambiente
LA DIRIGENTE
Visto l´articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n* 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, di limitare la circolazione sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all´art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n* 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all´art. 3 affida alla Provincia, nell´ambito della definizione dei piani d´azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la “valutazione della qualità dell´aria ambiente´ prevista dall´art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l´assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 400-94695 del 23 aprile 2003 con la quale si approva il Piano d´azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, e la successiva deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1329-267005 del 17 ottobre 2003 con la quale vengono apportate alcune modifiche e integrazioni al piano stesso.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2003 (meccan. N. 2003-07401/021) che ha recepito il Piano d´azione di cui sopra.
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2003 (meccan. N. 2003-084717/021) che ha recepito le modifiche e le integrazioni del Piano di azione, apportate dalla Giunta provinciale in data 17 ottobre 2003.
Considerato che la citata deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2003 ha inoltre approvato:
– le limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici nel periodo 22 ottobre 2003 – 31 marzo 2004 e le relative esenzioni, così come previste nel Piano di azione provinciale;
– l´elenco delle strade del territorio cittadino escluse dalle limitazioni alla circolazione;
– gli orari di divieto di circolazione dei veicoli non ecologici utilizzati da imprese per attività lavorativa o per trasporto cose.
Visto l´art. 107 del Testo Unico sull´ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
Visto l´art. 65 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l´automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l´uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
dal 22 ottobre 2003 al 31 marzo 2004
1) il divieto di circolazione dei veicoli non ecologici nelle giornate di mercoledì e giovedì con i seguenti orari, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) dalle ore 12 alle ore 18: divieto di circolazione per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per il trasporto cose;
b) dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00: divieto di circolazione per i veicoli utilizzati dagli ambulanti o dalle aziende di trasloco;
c) dalle ore 8 alle ore 18,30: divieto di circolazione per tutti gli altri veicoli non compresi nei punti a) e b).
2) Fanno eccezione e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
b) veicoli anche non ecologici purché funzionanti a metano e a Gpl;
c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE cap.5;
e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
g) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico limitatamente agli interventi urgenti ed indifferibili;
h) veicoli con targa estera.
3) Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l´indirizzo nonché l´orario di inizio e termine dell´attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l´orario
c) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell´Ente per cui operano che dichiari che l´operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l´assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
d) veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell´Ufficio in cui si attesta l´uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell´orario di svolgimento del servizio stesso;
e) veicoli utilizzati da imprese per:
– interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
– il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie;
– il trasporto di medicinali;
con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l´attività dell´azienda. L´intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione), dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l´orario dell´intervento o del trasporto.
f) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell´orario di lavoro rilasciata dall´azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell´azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l´uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall´azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell´azienda risulti che la sede dell´azienda o l´abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
g) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
h) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
i) macchine operatrici, mezzi d´opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
j) veicoli o mezzi d´opera di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell´Ente per cui lavorano;
k) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
l) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
m) veicoli con targa ´Prova´ e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell´Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
n) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all´art 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI.
L´orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell´esonero.
4) Il presente provvedimento si applica sul territorio compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade, come previsto nella citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio ´Park ?
c) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) ? via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) – strada Altessano (tratto Sansovino / confine) – strada Pianezza (tratto Cirene / confine) – corso Grande Torino – strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) ? via Stampini ? strada Aeroporto – corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgné ? corso Vercelli da strada Cuorgné a corso Romania ? corso Romania – strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
e) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d´Italia (tratto confine / imbocco sottopasso) – sottopasso del Lingotto (tratto Unità d´Italia / bretella parcheggi) – bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
f) tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine;
g) corso Sacco e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
h) strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.
5) Veicoli non ecologici: veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
a) veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l´1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive);
b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l´1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
c) veicoli per trasporto di cose ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l´1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
d) veicoli per trasporto di cose ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
e) veicoli per trasporto di cose ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive.
6) Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all´albo pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell´art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell´art. 26 legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale.
AVVISA
che a norma dell´art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all´Albo Pretorio.