Roma. Il Senato apporta modifiche all´art.14 del decretone allegato alla Finanziaria

Roma. Il Senato apporta modifiche all´art.14 del decretone allegato alla Finanziaria

Tutte le novità anche in fatto di cessazione della gestione Il Senato nella seduta pomeridiana di mercoledì 29 ottobre ha apportato alcune modifiche all´art. 14 del decretone allegato alla Finanziaria:

Tutte le novità anche in fatto di cessazione della gestione

Il Senato nella seduta pomeridiana di mercoledì 29 ottobre ha apportato alcune modifiche all´art. 14 del decretone allegato alla Finanziaria: conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell´andamento dei conti pubblici (2518)  – Emendamento 1.2000 sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell´articolo 1 del disegno di legge di conversione.
L´articolo 14 introduce disposizioni finalizzate a dare una maggiore efficacia ai principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità. Con la norma in esame si attua un consistente intervento correttivo della riforma dei servizi pubblici locali varata nel dicembre del 2001 con l´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che aveva in parte novellato il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ? articoli 113 e 113-bis). Viene innanzitutto determinata una data unica, il 31 dicembre 2006, per la cessione delle gestioni in essere.

Ma vediamo di seguito la nuova lettura dell´art. 14

All´articolo 14:
al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 1:
«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni»;
ovunque ricorra, sostituire la parola: «epigrafe» con la seguente: «rubrica»;
al comma 1, lettera d), sostituire i numeri: «1), 2) e 3)» rispettivamente con le lettere: «a), b) e c)»;
al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis). Dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente: «15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un´impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all´intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni».

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Manuela Michelini – clickmobility.it

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