Questo l´elenco completo delle deroghe al blocco dei veicoli non catalizzati. Sono dunque esclusi dal provvedimento: – gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico); –
Questo l´elenco completo delle deroghe al blocco dei veicoli non catalizzati. Sono dunque esclusi dal provvedimento:
– gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);
– gli autoveicoli i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano,
gpl)
– gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.93 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dallo 01.01.93;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
– motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE.
Il divieto di circolazione non si applica:
– ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati;
– ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Vengono inoltre escluse dal provvedimento alcune categorie di
veicoli:
– autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
– autoveicoli di pronto soccorso;
– mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
– taxi e veicoli a noleggio con conducente;
– autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
– autovetture targate CD e CC;
– autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
– autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
– autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
– autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
– autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
– autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling) in via sperimentale fino al 30 novembre.