Bari. Il Tar concede la sospensiva alla Provincia di Foggia: bocciata la Regione in tema trasportistico, sospese le gare

Bari. Il Tar concede la sospensiva alla Provincia di Foggia: bocciata la Regione in tema trasportistico, sospese le gare

Ferme le gare delle province pugliesi sospesa la delibera della Giunta regionale 11/3/2003 n.248 relativa agli schemi tipo per l´avvio delle procedure concorsuali La Puglia si ferma. A stoppare le

Ferme le gare delle province pugliesi sospesa la delibera della Giunta regionale 11/3/2003 n.248 relativa agli schemi tipo per l´avvio delle procedure concorsuali

La Puglia si ferma. A stoppare le procedure per la messa a gara del trasporto pubblico locale è la sede di Bari del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia di Foggia per l´annullamento previa sospensione dell´esecuzione:
a) della delibera della Giunta Regionale Pugliese 11/3/2003, n. 248, avente ad oggetto: ´Legge regionale 31.1.2002, n.18, art.3, co.3, lett. E) ? Schemi tipo – – <LETTERA d´invito>per l´avvio delle procedure concorsuali di cui al 1° comma dell´art. 34 e 6° comma dellart. 16´;
b) dell´avviso di gara per l´istituzione di un sistema di qualificazione di imprese concorrenti alle gare per i servizi di TPRL nella Regione Puglia  rete R4  Foggia;

Tutto da rifare per la Regione Puglia? Il Tar parte da un presupposto ben preciso quello della gara ´viziata´ di Foggia per arrivare al nocciolo della questione: il Piano regionale dei trasporti che sale a forza sul banco degli  imputati.

La scure del Tar mette in atto l´ordinanza di sospensione, bloccando inevitabilmente le gare di tutte le province.

Qui di seguito vi proponiamo per esteso l´Ordinanza della Camera di Consiglio

Visto il ricorso n. 853/2003, proposto dalla PROVINCIA DI FOGGIA, rappresentata e difesa da Pellegrino Avv. Giovanni;
C O N T R O
– la Regione Puglia, rappresentata e difesa da Notarnicola Avv. Gennaro;
per l´annullamento  previa sospensione dell´esecuzione:
a) della delibera della Giunta Regionale Pugliese 11/3/2003, n. 248, avente ad oggetto: ´Legge regionale 31.1.2002, n.18, art.3, co.3, lett. E) ? Schemi tipo – – <LETTERA d´invito>per l´avvio delle procedure concorsuali di cui al 1° comma dell´art. 34 e 6° comma dellart. 16´;
b) dell´avviso di gara per l´istituzione di un sistema di qualificazione di imprese concorrenti alle gare per i servizi di TPRL nella Regione Puglia  rete R4  Foggia;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l´atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Uditi gli avvocati come da verbale di udienza.
Considerato che gli atti impugnati sono stati emanati sulla base di atti presupposti (P.R.T. P.T.S.) non immuni da vizi del procedimento;
Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dall´art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall´art. 3 della legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Seconda Sezione, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordinanza TAR

Manuela Michelini – clickmobility.it

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