Il testo integrale dell´art. 14 Passa conil voto di fiducia il decretone allegato alla Finanziaria. L´opposizione, come già preannunciato, non ha partecipato alle votazioni. I voti a favore sono risultati
Il testo integrale dell´art. 14
Passa conil voto di fiducia il decretone allegato alla Finanziaria.
L´opposizione, come già preannunciato, non ha partecipato alle votazioni.
I voti a favore sono risultati 329, 6 gli astenuti.
In fatto di servizi pubblici locali il decretone fissa il termine per la gestione al 31 dicembre 2006. Sono al contempo previste proroghe tra uno e due anni per le municipalizzate che decideranno di fondersi tra loro ampliando il proprio bacino d´utenza. Sono estese fino al 2030 le concessioni per l´energia elettrica e fino al 2010 quelle per il gas.
Per saperne di più vi proponiamo la versione integrale dell´articolo 14 sui servizi pubblici
Articolo 14.
(Servizi pubblici locali)
1. All´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell´rubrica le parole: ´di rilevanza industriale sono sostituite dalle seguenti: ´di rilevanza economica´;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164.»;
c) al comma 4, lettera a), le parole: ´con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,´ sono sostituite dalle seguenti: ´con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico´ e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: ´,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano´;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
´5. L´erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell´Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l´espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l´espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l´ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano.´;
e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.´;
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento´;
g) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: ´Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.´;
h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
´15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell´attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall´evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell´ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonchè quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano.´;
h-bis) dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:
´15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un´impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all´intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni´.
2. All´articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell´rubrica le parole: ´privi di rilevanza industriale´ sono sostituite dalle seguenti: ´privi di rilevanza economica´;
b) al comma 1, alinea, le parole: ´privi di rilevanza industriale´ sono sostituite dalle seguenti: ´privi di rilevanza economica´;
c) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
´c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano´;
d) il comma 4 è abrogato.
3. All´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: ´nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo´ sono sostituite dalle seguenti: ´al termine dell´affidamento´.
Manuela Michelini – clickmobility.it