Dieci articoli e tre punti fondamentali: la modifica della disciplina di gara, l´adeguamento alle nuove norme statutarie e il realizzo di interventi sulla disciplina del trasporto ferroviario Al passaggio in
Dieci articoli e tre punti fondamentali: la modifica della disciplina di gara, l´adeguamento alle nuove norme statutarie e il realizzo di interventi sulla disciplina del trasporto ferroviario
Al passaggio in commissione il ddl sui trasporti ottiene il primo ´si´.
E´ la quinta commissione regionale ad approvare in via preventiva i 10 nuovi articoli, in materia di trasporti, che modificano e integrano la legge regionale n.18 del 31 ottobre del 2002.
Il disegno di legge, stilato dalla giunta regionale, è stato approvato in commissione a maggioranza con il voto contrario di Ds, Margherita e Verdi.
´Il disegno di legge ? ha spiegato il presidente della commissione Mario Carrieri ? si muove fondamentalmente su tre direzioni. Modifica la disciplina delle gare per il trasporto pubblico locale consentendone la ripartenza e modificando i termini di svolgimento delle stesse. Consente di adeguare l´approvazione del Piano regionale dei trasporti alle nuove norme statutarie e realizza gli interventi sulla disciplina del trasporto ferroviario´.
Il disegno di legge arriva dopo la sentenza del Tar di Bari (la 231 del 2003) che di fatto, se da una parte ha fatto salve le procedure delle gare già avviate ? come ha ricordato Carrieri ? dall´altra ha rilevato invece l´illeggitimità di tutti gli atti rinvenienti dal Piano regionale dei trasporti (in merito alla sentenza del Tar, ricordiamo che la regione Puglia ha fatto appello davanti al Consiglio di Stato).
L´art. 6 del ddl approvato in commissione individua i criteri dell´offerta più vantaggiosa con la quale sarà poi fatta l´aggiudicazione. Sono due gli aspetti determinanti per la valutazione. Quello economico, che ha un punteggio massimo di 35 punti e quello qualitativo che ha un punteggio massimo di 65 punti. L´avvio delle procedure concorsuali invece sono disciplinate dall´art. 8 del ddl che obbliga la regione e gli enti locali ad attivarle entro il 30 settembre del 2004 mentre entro il 31 dicembre di quest´anno la regione Puglia deve promuovere la realizzazione di un sistema ferroviario unitario, coordinato ed integrato con il sistema ferroviario nazionale e con il sistema pubblico locale. L´art. 10 infine (che modifica l´art.39 della legge n.18 Norme transitorie) recita testualmente ´gli atti assunti in forza delle precedenti previsioni normative della presente legge modificate, integrate o abrogate mantengono la loro validità ed efficacia´. Una sorta di sanatoria per il consigliere dei Ds Luciano Mineo che, annunciando il voto contrario e il no pregiudiziale e netto al ddl, ha affermato che ´la procedura più giusta sarebbe stata quella di andare in Consiglio regionale, portare il Piano regionale dei trasporti e poi procedere con le gare. Oggi il Piano regionale dei trasporti di fatto non c´è. E´ ibernato e congelato. E questo ? ha concluso Mineo ? è una situazione che creerà certamente nuovi conflitti. E´ un puro artificio quello di oggi, simile all´operazione del Piano di riordino ospedaliero´.
´La nuova legge si adeguerà a ciò che ha detto il Tar ? ha commentato invece il presidente della commissione ? perchè il ddl del governo fa ripartire le gare sulla base delle indicazioni della precedente legge che il Tar di Bari aveva già individuato´.
All´ordine del giorno anche una proposta di legge di modifica al testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale a firma dei consiglieri regionali di Rifondazione Comunista Michele Losappio e Arcangelo Sannicandro. 3 articoli che hanno come oggetto alcune modifiche relative alla composizione delle società erogatrici di servizio pubblico. Secondo Losappio c´è ´una contraddizione tra quanto fatto dal governo Berlusconi e quanto recepito dal governo regionale di Raffaele Fitto. Per il governo nazionale (art. 113 d.lgs 267 del 2000 e legge n. 326 del 2003) infatti la partecipazione pubblica può avere anche la maggioranza all´interno delle società di gestione. Nella legge regionale invece il pubblico non può superare la soglia del 49 per cento´. Dopo la bocciatura della proposta di legge, Losappio ha annunciato la presentazione in aula di un emendamento.
Manuela Michelini – clickmobility.it
(13-02-2004)