Roma. Prosegue nell´aula del Senato la discussione sul ´Maxidecreto ambientale´

Roma. Prosegue nell´aula del Senato la discussione sul ´Maxidecreto ambientale´

Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, domani  il disegno di legge A.S. 1753-B al voto sugli scranni del Senato Conclusa la

Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, domani  il disegno di legge A.S. 1753-B al voto sugli scranni del Senato

Conclusa la discussione generale nella seduta n. 661 del 29 settembre torna  in aula nel pomeriggio di domani  il disegno di legge A.S. 1753-B con Relatore Specchia (Relazione orale).
Un passaggio in aula interessante anche per i trasporti pubblici locali. Infatti,  nel caso il ´maxidecreto ambientale´ dovesse passare così come è stato emendato attualmente, le nuove disposizioni non troverebbero applicazione per il Tpl che resterebbe ´ disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni´ di cui riproponiamo qui di seguito il passaggio esplicativo e il link all´intero disegno di legge

 

41. All´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

    41. All´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «di rilevanza industriale»;

        b) al comma 4, lettera a), le parole «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico»; e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «,  a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano.»;

        c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la normativa di settore, ovvero in concessione a terzi, secondo le linee di indirizzo emanate dai Ministri e dagli altri soggetti competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche»;

        d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.»;

        e) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica»;

        f) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile»;

        g) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

    «15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell´attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall´evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell´ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano».

        a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    «1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni»;

ddl n. 1753-B

Manuela Michelini ? clickmobility.it
(04-10-2004)

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