ALLEGATO 10 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4857 Raffaldini, C. 4928 Sanza e C. 5057
ALLEGATO 10 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4857 Raffaldini, C. 4928 Sanza e C. 5057 Pasetto). NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE Art. 1. (Finalità). 1. Scopo della presente legge è favorire un equilibrio di mercato nel trasporto pubblico locale in grado di garantire eque condizioni di concorrenza nel processo di liberalizzazione del settore, nonché il perseguimento degli obiettivi di riforma previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dalle leggi regionali di attuazione, nonché la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l´omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro. A tal fine, le regioni provvedono all´adeguamento delle rispettive leggi regionali ai principi stabiliti dalla presente legge entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Art. 2. (Regime transitorio). 1. Il comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «3-bis. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate e concluse, tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano eserciti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico nonché da soggetti privati, cooperative o consorzi sono prorogabili al 31 dicembre 2005. In tale periodo i servizi di trasporto pubblico regionale e locale continuano ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati, previa stipula di un nuovo contratto di servizio pubblico ai sensi dell´articolo 19 che assicuri l´equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all´articolo 17. 3-ter. Durante il periodo di cui al comma 3-bis le società ed i soggetti di cui al precitato comma 3-bis provvedono in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell´informazione resa all´utenza e dell´accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell´offerta dei servizi di trasporto, attraverso l´integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies. 3-quater. Le regioni possono inoltre disporre una eventuale proroga, per un massimo di ulteriori quattro anni, della durata del periodo transitorio di cui al comma 3-bis a condizione che, entro il 31 dicembre 2005, si sia verificata una delle seguenti condizioni: a) sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale operanti in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali provvedono alla razionalizzazione delle reti attraverso l´integrazione dei servizi su gomma e su ferro. 3-sexies. I soggetti titolari dell´affidamento dei servizi ai sensi dell´articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall´articolo 14, comma 5 lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall´entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi, ovvero a cedere, con procedure ad evidenza pubblica, alle medesime società, una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale. 3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-quater per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l´affidamento di servizi». Art. 3. (Contratto di servizio). 1. All´articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L´esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, ai sensi dell´articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non inferiore a sei anni e non superiore a nove anni. L´esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguire anche attraverso l´integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali»; b) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) l´indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all´impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro, che può consistere nel rilascio di apposita polizza assicurativa stipulata da gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato». 2. Il comma 4 dell´articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente: «4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), sono soggetti a revisione annuale secondo l´indice ISTAT, sulla base di parametri tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall´entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico di gestione dell´accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con Trenitalia Spa e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell´offerta di produzione di chilometri effettuati, salvo l´eventuale recupero delle differenze in caso di minore produzione». Art. 4. (Rapporto ricavi-costi). 1. Il rapporto ricavi-costi previsto dall´articolo 4, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall´articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere quale parametro di riferimento ai fini dell´attuazione dei servizi previsti dalla presente legge. Le regioni e le province autonome possono a tal fine individuare dei valori del rapporto ricavi-costi diversi dallo 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, purché nei contratti di servizio pubblico sia previsto un meccanismo di miglioramento che, partendo dal valore ricavi-costi riferito all´anno precedente a quello della stipula del contratto, obblighi un recupero percentuale per ciascun anno della durata del contratto medesimo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie previste dall´articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da altre leggi statali ovvero di competenza regionale, possono essere attribuite solo a condizione che la programmazione trasportistica ed il piano finanziario di ciascuna opera proposta preveda il raggiungimento del valore dello 0,35 del rapporto ricavi-costi. Il contratto di servizio pubblico relativo all´esercizio di tali nuove opere non può quindi prevedere contribuzioni pubbliche superiori al 65 per cento. Art. 5. (Monitoraggio). 1. Il Comitato tecnico di gestione dell´accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con Trenitalia Spa svolge altresì, in collaborazione con le regioni, per il periodo transitorio di cui al comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, come sostituito dall´articolo 2 della presente legge, e al massimo fino al 2009, compiti di assistenza per la definizione dei parametri tecnico-economici ed esprime pareri consultivi ai fini della stesura di schemi tipo di bandi e di capitolati di gara per l´affidamento dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato tecnico è integrato da quattro componenti, due in rappresentanza dell´ANCI e due in rappresentanza dell´UPI. 3. Il Comitato di cui al comma 1 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull´attività svolta ai sensi del comma 1. 4. Con proprie leggi le regioni possono provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, all´istituzione di apposite autorità regionali alle quali sono affidati i compiti di monitoraggio e controllo sull´erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale e, in particolare, il compito di accertare il rispetto da parte dei soggetti affidatari degli obblighi assunti ai sensi dell´articolo 18, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come sostituito dalla presente legge, nonché dell´applicazione dei contratti nazionali di lavoro. 5. Con proprie leggi le regioni possono altresì provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, all´istituzione di appositi organismi di garanzia a tutela degli interessi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale ovvero demandare tale compito alle province. Art. 6. (Investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale). 1. Al fine di provvedere al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane, di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto e di dare attuazione a quanto previsto dall´articolo 27 della legge n. 166 del 2002 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per investimenti finalizzati alla realizzazione, al miglioramento ed alla valorizzazione delle autostazioni, alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché all´acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall´anno 2005, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, entro tre mesi dall´entrata in vigore della presente legge. 2. Il contributo dello Stato per l´acquisto di autobus di cui al comma 1, può essere attribuito nei limiti del 50 per cento del costo di acquisto di ogni autobus ovvero nei limiti del 75 per cento del costo della disponibilità di ciascun autobus acquisita con forme di locazione finanziaria omnicomprensive di tutti i costi di esercizio e manutenzione per almeno sette anni. Il contributo dello Stato per la realizzazione di autostazioni per le grandi aree urbane, di cui al medesimo comma 1, può essere attribuito nel limite del 50 per cento del costo di realizzazione. 3. Ai sensi dell´articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, per l´anno 2005 sono stanziati ulteriori 23 milioni di euro nell´ambito delle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nell´ambito dei programmi di investimento di cui all´articolo 9 della legge n. 211 del 1992 e successive modificazioni, è consentito ammettere a finanziamento, nella misura massima del 40 per cento, anche la realizzazione di parcheggi a condizione che: a) siano finalizzati all´interscambio con opere infrastrutturali destinate al trasporto rapido di massa; b) siano dimensionati in coerenza con la capacità di trasporto dell´infrastruttura; c) il costo di tali parcheggi non superi l´8 per cento del valore dell´intera opera oggetto di richiesta di contributo: d) il costo di ciascun posto auto non superi il valore convenzionale di 15.000 euro; ove il costo unitario fosse superiore il contributo relativo ai soli parcheggi sarà commisurato al valore di 6.000 euro a posto auto. 5. Il contributo di cui alla legge n. 211 del 1992 per nuovi interventi da finanziare è elevabile fino al limite dell´80 per cento ove le risorse ulteriori derivino esclusivamente da operazioni di finanza di progetto. 6. Le risorse di cui all´articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura di 23 milioni di euro, sono conservate in bilancio per l´anno 2005, destinate alle finalità di cui al comma 3 ed erogati secondo le modalità indicate nel medesimo comma. 7. All´onere derivante dall´attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall´anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell´ambito dell´unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell´economia e delle finanze per l´anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro per l´anno 2006, l´accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2007, l´accantonamento relativo al medesimo Ministero dell´economia e delle finanze. 8. Il Ministro dell´economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell´adozione dei provvedimenti correttivi di cui all´articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell´articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. 9. Il Ministro dell´economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei contributi loro assegnati, ai sensi dei commi 1 e 2, utilizzando una quota per finanziare l´acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto dall´articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell´8 agosto 2003. 11. Per consentire la piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dai commi 5 e 6 dell´articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le regioni pongono in essere gli adempimenti occorrenti per l´utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi di tali disposizioni. Tali adempimenti devono consentire l´acquisto o comunque la disponibilità di nuovi autobus entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di pagamento delle quote annuali dei contributi spettanti ai sensi del precitato comma 5 della legge n. 194 del 1998. In caso di inadempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento sospende, sentito il Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il monitoraggio dell´utilizzazione dei fondi trasferiti alle regioni, l´erogazione dei predetti contributi annuali e attribuisce direttamente agli enti locali destinatari ed alle aziende esercenti servizi automobilistici di competenza regionale, utilizzando, ove adottati, i criteri stabiliti dalle regioni di cui al comma 10. Art. 7. (Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale mediante autobus). 1. All´articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) la tutela della concorrenza tramite espresso divieto, per le società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico, nonché a società private, cooperative e consorzi che svolgono servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, di utilizzare, per i servizi di trasporto di natura esclusivamente commerciale, autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche». 2. Le aziende esercenti servizi regolari di linea di competenza statale effettuati mediante autobus che effettuano anche in una specifica regione il trasporto pubblico locale hanno titolo a vedersi riconoscere l´onere di servizio pubblico limitatamente al precitato servizio. Art. 8. (Mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale). 1. Una parte delle risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dell´articolo 10 della presente legge, può essere utilizzata, attraverso la costituzione di un apposito fondo, per attuare processi di mobilità del personale in esubero nelle aziende di trasporto pubblico locale verso amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private. 2. Nell´ambito dei processi di mobilità di cui al comma 1 è attribuita priorità alle esigenze degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con particolare riferimento ai servizi resi all´utenza. 3. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per l´attuazione dei processi di mobilità previsti dal comma 1 del presente articolo, nonché per l´eventuale estensione degli ammortizzatori sociali al settore. Art. 9. (Omogeneità dei servizi ferroviari in concessione). 1. La disposizione di cui all´articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell´articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento dei servizi di trasporto e delle infrastrutture finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Art. 10. (Regime della proprietà delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa). 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le infrastrutture di cui al comma 1 di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al demanio del comune competente per territorio. 3. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificati dalla presente legge, possono affidare in concessione, per un periodo non superiore a trenta anni, sia la realizzazione che la gestione dell´infrastruttura di cui al comma 1, nonché la gestione dei servizi metropolitani di trasporto rapido di massa sulla stessa eserciti a soggetti giuridici privati. La selezione del gestore concessionario è effettuata tramite procedure concorsuali adottando idonee forme di pubblicità. Il concessionario, in tale caso, deve assicurare, per l´intera durata della concessione, il mantenimento dei livelli di continuità, regolarità, efficienza e sicurezza del servizio, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dell´esercizio e del lavoro. 4. La gestione dell´infrastruttura di cui al comma 1 può essere altresì affidata dal comune competente per territorio ad una società dallo stesso partecipata, di cui sia proprietario di una quota del capitale sociale pari almeno alla maggioranza dello stesso, cui siano eventualmente attribuiti i compiti di gestione del patrimonio immobiliare o i compiti previsti dai comma 13 dell´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di destinazione d´uso della stessa infrastruttura. Art. 11. (Utilizzo delle risorse finalizzate al risanamento e al potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). 1. Le risorse finanziarie oggetto di accordi di programma tra Stato e regioni ai sensi dell´articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sono utilizzate esclusivamente per le finalità previste negli accordi medesimi; l´erogazione da parte dello Stato delle quote successive al primo trasferimento è condizionate alla verifica della destinazione d´uso delle stesse. Art. 12. (Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale) 1. In applicazione di quanto disposto dall´articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che già operano, nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione rilasciata con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono riqualificati come contributi in conto esercizio fino al termine previsto dal medesimo articolo 113, comma 15-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e sono soggetti al regime agevolato di cui all´articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18. 2. I minori oneri per le aziende derivanti dall´applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 devono essere reinvestiti dalle medesime nel triennio successivo nel rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al potenziamento e al miglioramento della qualità del servizio, in aggiunta a quanto già definito nel contratto di servizio. Art. 13. (Attività di trasporto di passeggeri sulle acque marittime ed interne effettuato mediante noleggio di natanti con conducente). 1. L´attività di noleggio di natanti con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali all´uopo delegati, che accertano l´idoneità dei natanti al servizio e la sussistenza dei requisiti, ivi inclusi quelli soggettivi, previsti dalle leggi regionali, dai regolamenti comunalie dalla normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione marittima ed interna nonchè dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3. 2. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o con altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legislazione vigente, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni. 3. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, in regola con il contratto collettivo nazionale previsto per la tipologia di servizio prestato, devono essere in possesso dei titoli professionali, delle abilitazioni e delle certificazioni relativi al personale imbarcato preposto al servizio di trasporto passeggeri non di linea e devono essere iscritti nell´apposito ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalle vigenti normative. 4. Il Ministro dell´economia e delle finanze, d´intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale che le imprese esercenti il servizio di noleggio dei natanti con conducente devono compilare per ogni servizio di noleggio e conservare a bordo del natante ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto. 5. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 4 l´impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. 6. Per definire un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l´attività di noleggio di natanti con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l´attività di trasporto di passeggeri mediante noleggio di natanti con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l´elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni o dagli enti locali allo scopo delegati, con la specificazione del numero dei natanti in dotazione e con l´annotazione dei natanti acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell´aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di natanti con conducente aventi sede sul territorio italiano. 7. Al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni: a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse; b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell´autorizzazione. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai natanti iscritti nei Registri navi minori e galleggianti della navigazione marittima ed interna, abilitati al trasporto di passeggeri secondo le disposizioni vigenti in materia. 9. Il servizio di noleggio con conducente di cui al presente articolo è rivolto all´utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo ovvero a viaggio. Il servizio, che non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità, utilizza natanti il cui stazionamento avviene negli specchi d´acqua e presso i pontili di attracco in concessione al vettore e prevede l´imbarco e lo sbarco della predetta utenza esclusivamente presso pontili destinati all´esercizio del servizio di trasporto passeggeri non di linea. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali e tenuto conto di quanto stabilito dal presente articolo.