Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale Regione Puglia Bollettino Regionale n° 89 Pubblicato il 14/07/2004   DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 918 Atto di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale. L´assessore ai

Bollettino Ufficiale Regione Puglia

Bollettino Regionale n° 89

Pubblicato il 14/07/2004 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 918
Atto di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale.
L´assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione, Pietro Franzoso, sulla base dell´istruttoria espletata dal Dirigente di settore, riferisce quanto segue:

Alcuni aspetti dell´assetto generale nella materia del Trasporto Pubblico Locale (TPL), come definiti nell´ambito del T.U. sulla materia, contenuto nella legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18, risultano essere stati modificati da interventi, legislativi e giurisprudenziali, successivi a detto T.U.
In conseguenza di ciò, è stata approvata la legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, titolata ´Disposizioni in materia di trasporti – Modifiche e integrazioni alla L.R. 31/10/02 n. 18´ che ha rimesso a regime di compatibilità, con i predetti interventi legislativi e giurisprudenziali, detto T.U.
Stante la complessità della materia e al fine di uniformare l´azione amministrativa degli Enti interessati – secondo la previsione dell´art. 12 della L.R. 20/2000 e dell´art. 13, comma 1°, lettere a), b) e c) del TU. – si sottopone alla Giunta regionale il seguente schema di atto, riguardante gli ´indirizzi in materia di trasporto pubblico locale´ da seguire, nell´ambito del procedimento di attuazione delle modifiche introdotte con la citata L.R. n. 02/2004, ferma restando la vigente disciplina comunitaria e nazionale in materia.

A) Va, innanzitutto, evidenziato che la L.R. n. 02/2004 (art. 10) ha statuito che: ´Gli atti assunti in forza delle precedenti previsioni normative, dalla presente legge modificate, integrate o abrogate, mantengono la loro validità ed efficacia´. Tale potestà legislativa della Regione e cioè la compatibilità costituzionale delle c.d. ´Leggi-provvedimento´ e cioè di quegli atti che tengono luogo di provvedimenti amministrativi- è stata già affermata dalla Corte Costituzionale (sent. Nn. 59 e 60/57, 143/89, 62/93, 63/95 e 347/95) e recentemente ribadita dal Consiglio di Stato (sent N. 1559 del 2004). Pertanto tutti gli atti e gli iter procedimentali, dalle Amministrazioni già assunti, restano convalidati ove non siano stati affinti da provvedimento giudiziale di sospensione o di annullamento. E´ fatta, comunque, salva la facoltà per la P.A. di procedere, ove lo ritenga, in autotutela, assumendo, in tal caso, apposita deliberazione, purchè la stessa sia legittimamente e congruamente motivata.

B) Per quanto riguarda le gare, deve farsi una prima distinzione fra:
B.1) gare il cui iter procedimentale è in corso di effettuazione e per le quali non è intervenuto alcun provvedimento giudiziale di sospensione o di annullamento. Per tali gare il procedimento può continuare e concludersi (per quanto detto sub A).
B.2) gare per le quali sia intervenuto un provvedimento giudiziale negativo, tuttora vigente. Tali gare dovranno essere (con delibera) revocate (con restituzione delle buste contenenti le offerte, purchè ancora sigillate), indicendosi, poi, nuove gare, secondo quanto stabilito dall´art. 8 della L.R. 02/2004 (v., in particolare, il comma 3° dello stesso). Al proposito, si fa presente che – stante la non utilizzabilità, per tali casi, delle ´reti´ di cui all´8° comma dell´art. 16 della L.R. n. 18/2002 – i ´servizi minimi´, come individuati da detto 3° comma dell´art. 8 della L.R. n. 02/2004, potranno essere messi a gara o singolarmente o nella totalità di quelli di competenza dell´ente appaltante sulla base delle motivazioni contenute nella deliberazione da assumersi da parte dell´ente appaltante stesso.
B.3) Si fa presente che, in ogni caso, gli Enti competenti hanno l´obbligo di ´attivare e concludere le procedure di gara´ entro il 30/09/04, come previsto nell´art. 8, comma 1 della L.R. 02/04. Si evidenzia altresì, che lo stesso articolo, al 4° comma, ha previsto una pesante sanzione per il caso del mancato rispetto del predetto termine.

B.4) Salvo quanto esposto nel precedente capo B.3 resta la potestà, per la Giunta regionale, di esercitare i poteri sostitutivi di cui all´art. 24 della L.R. 18/2002 (confermato dalla sent. N. 72/04 della Corte Costituzionale) in caso di mancato rispetto del predetto termine del 30/09/04.

C) Per quanto riguarda le previsioni contenute nel 2° comma dell´art. 13 della L.R. n. 18/2002, la L.R. 02/2004 si è solo limitata (v. art. 2) a spostare al 30 settembre 2004 il termine per la comminatoria del capo d) del comma 2° dell´art. 20 della L.R. 18/2002.
La disposizione del 2° comma dell´art. 13 della L.R. 18/2002 resta quindi confermata. Al proposito va rilevato che anche il cit. art. 20 fa parte del titolo IV della L.R. 18/2002 e, quindi, ricade nella previsione dell´art. 24 della stessa Legge, la cui legittimità, per come già detto, è stata confermata con sentenza n. 72/04 della Corte Costituzionale. Sul punto, quindi, oltre la comminatoria sopra indicata, esiste anche la possibilità dell´attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale.

ADEMPIMENTI CONTABILI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L´Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l´adozione del conseguente atto finale di competenza di questa Giunta ai sensi della legge regionale n. 7/1997 – art. 4, comma 4° lettere c) e d);

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell´Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento attestante la conformità alla legislazione vigente;

voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

– di approvare la relazione dell´Assessore,

– di approvare l´atto di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale, riguardante il procedimento di attuazione delle previsioni derivanti dal combinato disposto delle leggi regionali nn. 18/2002 e 02/2004, come descritto nella parte motivata del presente provvedimento, da diramarsi con nota a firma del Presidente della Giunta regionale,

– di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

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