Italia fuorilegge: il nostro Paese viola le norme ambientali. La Commissione europea avanza azioni legali

Italia fuorilegge: il nostro Paese viola le norme ambientali. La Commissione europea avanza azioni legali

Le violazioni sui veicoli fuori uso, sulla qualità dell´aria, sulle norme di qualità dei carburanti L´Italia è oggetto di numerose azioni legali della Commissione per violazione della normativa ambientale UELa

Le violazioni sui veicoli fuori uso, sulla qualità dell´aria, sulle norme di qualità dei carburanti

L´Italia è oggetto di numerose azioni legali della Commissione per violazione della normativa ambientale UE
La Commissione europea sta portando avanti vari procedimenti di infrazione nei confronti dell´Italia, contestandole di avere violato in 28 casi la normativa ambientale dell´UE. Le direttive ambientali della Comunità hanno lo scopo di garantire un ambiente sano a tutti i cittadini europei. Non rispettando le norme comunitarie, l´Italia non consente ai suoi cittadini di fruire della stessa qualità della vita né di far sentire la loro voce nelle questioni ambientali come possono fare altri cittadini europei.
La Commissione ha deciso di deferire l´Italia alla Corte europea di giustizia per una serie di violazioni legate alle discariche industriali e allo smaltimento dei rifiuti, all´assenza di valutazioni di impatto ambientale e all´inosservanza delle nuove norme sui carburanti.

L´Italia ha anche violato altre importanti norme dell´UE finalizzate alla protezione dell´ambiente, come le direttive sulla qualità dell´aria e dell´acqua, sulla protezione dello strato di ozono, sul mutamento climatico e sull´inquinamento da fonti industriali. La Commissione ha inviato all´Italia le lettere di costituzione in mora, invitandola a cambiare la prassi attuale e ad ottemperare alle norme comunitarie.

Nel commentare queste decisioni, la Commissaria responsabile per l´Ambiente, Margot Wallström, ha affermato: ´I cittadini europei vogliono una protezione effettiva della loro salute e dell´ambiente in cui vivono. Devo purtroppo constatare – come tutti coloro che condividono le mie preoccupazioni per l´ambiente – che il governo italiano ignora l´esistenza di norme concordate da tutti gli Stati membri o disattende la loro applicazione. Questa situazione deve cessare: i cittadini italiani meritano un trattamento migliore.´

Ma vediamo  da vicino i dettagli che ci interessano maggiormente….
L´Italia non ha recepito correttamente la direttiva comunitaria sui veicoli fuori uso[5]. Il provvedimento individua le misure necessarie per impedire che i veicoli e le loro parti divengano rifiuti al termine della loro vita utile e promuove il reimpiego, il riciclo e altre forme di ricupero dei veicoli e delle loro parti. Inoltre, ai consumatori deve essere consentito di rottamare i loro veicoli senza incorrere in spese. È risultato che la legge italiana che recepisce questa direttiva non è completa per vari aspetti. Poiché l´ambito di operatività della legge italiana non coincide con quello della direttiva, vengono meno i benefici che il provvedimento comunitario intende conseguire sul piano ambientale. Pertanto, la Commissione invierà all´Italia un parere motivato.

Violazioni della normativa UE sulla qualità dell´aria
1. La Commissione deferirà l´Italia alla Corte europea di giustizia per non aver recepito entro il 30 giugno 2003 la direttiva sulle norme di qualità dei carburanti, che gli Stati membri avevano inasprito con una direttiva del 2003[13]. La nuova direttiva pone limiti al tenore in zolfo della benzina e del diesel in modo da consentire alle nuove tecnologie di riduzione delle emissioni di scappamento di funzionare efficacemente. I carburanti a basso tenore di zolfo riducono le emissioni di inquinanti nocivi per la salute umana e le emissioni di CO2, il principale gas ad effetto serra responsabile del mutamento climatico.
2. La Commissione invierà all´Italia un parere motivato in merito a alcuni problemi legati alla misurazione dell´inquinamento atmosferico dovuto alle particelle in sospensione (PM10 micron) e all´informazione del pubblico circa i livelli di inquinamento nel comune di Civitavecchia (Roma). Risulta infatti violata la normativa UE sulla qualità dell´aria ambiente[14] la quale impone agli Stati membri – in determinate circostanze – di misurare la concentrazione di una serie di inquinanti, comprese le particelle PM10, e di assicurare che il pubblico sia tenuto regolarmente informato in merito alle misurazioni effettuate. Il PM10 è costituito da piccolissime particelle (meno di 10 micron di diametro) in sospensione prevalentemente generate dalla combustione della benzina e del gasolio per autotrazione e da altri processi di combustione. Secondo l´Organizzazione mondiale della sanità, una prolungata esposizione alle concentrazioni di PM10 normalmente presenti nelle aree urbane può aumentare il rischio di patologie cardio-polmonari e di cancro ai polmoni e quindi diminuire la speranza di vita.

È quindi assolutamente necessario effettuare le misurazioni in modo corretto e tenere informato il pubblico.
1. L´Italia non ha adottato né notificato, entro il 9 settembre 2003, le disposizioni di diritto interno necessarie per attuare la direttiva comunitaria che limita l´ozono troposferico (smog)[15]. Questa direttiva fa obbligo agli Stati membri di informare e allertare la popolazione ordinandole di rimanere all´interno delle abitazioni e chiudere le finestre quando le concentrazioni dell´ozono troposferico nell´aria raggiungano determinate soglie e di prendere le misure più opportune per ridurne i livelli, ad esempio imponendo restrizioni alla circolazione stradale. L´ozono troposferico può provocare problemi respiratori, aggravare l´asma specialmente nei gruppi più vulnerabili come i bambini e gli anziani. La Commissione invierà all´Italia un parere motivato, chiedendole di dare attuazione alla direttiva, poiché è necessario che esista una normativa italiana in materia che tenga informato il pubblico e dia corso agli interventi necessari.
Insieme ad altri Stati membri, l´Italia riceverà una lettera di costituzione in mora per aver omesso di presentare entro il 31 dicembre 2003[16] un piano o un programma per l´abbattimento dell´inquinamento atmosferico nelle zone in cui la qualità dell´aria è insoddisfacente. La questione è stata oggetto di un apposito comunicato stampa dell´8 luglio 2004 (IP/04/872).

Scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
L´Italia ha altresì omesso di dare attuazione alla direttiva per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra[19], il cui recepimento doveva intervenire entro il 31 dicembre 2003. Di conseguenza, la Commissione invierà all´Italia un parere motivato ingiungendole di dare attuazione alla direttiva. L´Italia ha inoltre omesso di presentare, entro il 31 marzo 2004, un piano nazionale che indichi il numero delle quote di emissione di gas a effetto serra che essa intende assegnare alle proprie industrie in modo da consentire loro di partecipare l´anno successivo al sistema UE di scambio di emissioni. Per questa violazione la Commissione invierà all´Italia una lettera di costituzione in mora (prima fase del procedimento di infrazione). I casi testé citati formano oggetto di un apposito comunicato stampa del 7 luglio 2004 (IP/04/861).

La procedura nei casi di infrazione
L´articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non osservano gli obblighi ad essi imposti dal diritto comunitario.
Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l´avvio di una procedura di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro una diffida o ´lettera di costituzione in mora´ (un primo avvertimento scritto, che costituisce la prima fase della procedura d´infrazione) invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine preciso, che in genere è di due mesi.
Alla luce della risposta dello Stato membro (o in assenza di risposta) la Commissione può decidere di inviargli un ´parere motivato´ (un secondo avvertimento scritto, che costituisce la seconda fase della procedura di infrazione) nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario ed invita lo Stato membro ad adempiere entro un termine preciso (solitamente di due mesi).
Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario.
L´articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia; la procedura è identica alla precedente: invio di una lettera di costituzione in mora, eventualmente seguito da l´invio di un parere motivato. Lo stesso articolo consente alla Commissione di chiedere alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Per le statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale si può consultare il sito web:

[1] Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/156/CEE..
[2] Direttiva 91/689/CEE del Consiglio.
[3] Direttiva 99/31/CE del Consiglio.
[4] Direttiva 96/59/CE del Consiglio.
[5] Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[6] Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 97/11/CE.
[7] Direttiva 2000/76/CE.
[8] L´allegato II della direttiva elenca le categorie di progetti che devono essere sottoposte ad uno screening per determinare se sia necessario procedere alla VIA.
[9] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio.
[10] Direttiva 79/409/CEE del Consiglio.
[11] Direttiva 91/271/CEE del Consiglio.
[12] Direttiva 2000/60/CE del Consiglio.
[13] Direttiva 2003/17/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 98/70/CE.
[14] Direttiva 96/62/CE del Consiglio (valutazione e gestione della qualità dell´aria) e direttiva 99/30/CE del Consiglio (valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo).
[15] Direttiva 2002/3/CE.
[16] Direttiva 96/62 del Consiglio, del 27 settembre 1996 e direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999.
[17] Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 244 del 29.9.2000).
[18] Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
[19] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

Man. Mich. – clickmobility.it
(20-07-2004)

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