Tutte le novità in fatto di gare per l´affidamento sono contenute nell´atto di indirizzo La giunta regionale segna il riavvio del processo di riforma del trasporto pubblico locale.Lo fa in
Tutte le novità in fatto di gare per l´affidamento sono contenute nell´atto di indirizzo
La giunta regionale segna il riavvio del processo di riforma del trasporto pubblico locale.
Lo fa in maniera ufficiale mettendo tutto nero su bianco nella delibera n.972.
Il processo di riforma, rimasto intrappolato nella sentenza del Tar, relativa all´annullamento degli atti regionali ´propedeutici all´espletamento delle gare´, e nell´attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato, torna alla ribalta in giunta
La giunta ha adottato un ´atto di indirizzo´ per chiarire l´applicazione dele modifiche legislative introdotte dalla Legge Regionale n.2 del 2 marzo 2004 riguardante: ´Disposizioni in materia di trasporti ? modifiche e integrazioni alla L.R. n.18 del 31/10/02´.
I contenuti sono quelli della deliberazione di Giunta Regionale n.918 del 22/06/04, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.89 del 14/7/04.
Al capitolo gare l´atto di indirizzo fa una distinzione precisa, come si legge scorrendo il documento
B) Per quanto riguarda le gare, deve farsi una prima distinzione fra:
´B.1) gare il cui iter procedimentale è in corso di effettuazione e per le quali non è intervenuto alcun provvedimento giudiziale di sospensione o di annullamento. Per tali gare il procedimento può continuare e concludersi (per quanto detto sub A).
B.2) gare per le quali sia intervenuto un provvedimento giudiziale negativo, tuttora vigente. Tali gare dovranno essere (con delibera) revocate (con restituzione delle buste contenenti le offerte, purchè ancora sigillate), indicendosi, poi, nuove gare, secondo quanto stabilito dall´art. 8 della L.R. 02/2004 (v., in particolare, il comma 3° dello stesso). Al proposito, si fa presente che – stante la non utilizzabilità, per tali casi, delle ´reti´ di cui all´8° comma dell´art. 16 della L.R. n. 18/2002 – i ´servizi minimi´, come individuati da detto 3° comma dell´art. 8 della L.R. n. 02/2004, potranno essere messi a gara o singolarmente o nella totalità di quelli di competenza dell´ente appaltante sulla base delle motivazioni contenute nella deliberazione da assumersi da parte dell´ente appaltante stesso.
B.3) Si fa presente che, in ogni caso, gli Enti competenti hanno l´obbligo di ´attivare e concludere le procedure di gara´ entro il 30/09/04, come previsto nell´art. 8, comma 1 della L.R. 02/04. Si evidenzia altresì, che lo stesso articolo, al 4° comma, ha previsto una pesante sanzione per il caso del mancato rispetto del predetto termine´
Il Tpl sarà domani, mercoledì 21, oggetto di discussione del Consiglio regionale, come conferma il punto 12 dell´ordine del giorno
12) Proposta di legge a firma dei consiglieri Losappio e Sannicandro A. ´Modifica della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale´ (rel. cons. Carrieri).
Per entrare nel merito vi proponiamo l´atto di indirizzo deliberato dalla giunta
Manuela Michelini – clickmobility.it
(20-07-2004)