Tuttavia, non e´ consentito allo Stato stabilire, in maniera estremamente dettagliata e con ´tecnica autoapplicativa´, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata´ si legge nella sentenza
Tuttavia, non e´ consentito allo Stato stabilire, in maniera estremamente dettagliata e con ´tecnica autoapplicativa´, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata´ si legge nella sentenza n.272
Dichiarato ´illegittimo l´art. 14, comma 1, lettera e del decreto legge 269 del 2003
La Corte Costituzionale fa chiarezza sui servizi locali, bocciando la Finanziaria 2004 laddove si fa troppo ´dettagliata sui criteri di gara´.
La Consulta ha depositato martedì 27 luglio in cancelleria un´articolata sentenza, la n.272, nella quale torna in ballo la gestione dei servizi pubblici locali.
Scorrendo le righe del documento risulta evidente che ´la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica spetta in via esclusiva allo Stato, perchè rientra nella materia della tutela della concorrenza. Tuttavia, non e´ consentito allo Stato stabilire, in maniera estremamente dettagliata e con ´tecnica autoapplicativa´, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata´.
La Consulta conferma, almeno in parte, le ragioni alla Regione Toscana che, come ricordiamo, aveva presentato ricorso chiedendo che, vista la riforma del titolo V della Costituzione, venissero dichiarate illegittime quelle norme contenute nella Finanziaria 2004 laddove si legiferava di regolamentazione dei servizi di rilevanza economica ´la cui gestione puo´ essere affidata a societa´ di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica o a societa´ miste, i cui soci siano scelti con gara ad evidenza pubblica, o a societa´ a capitale interamente pubblico a condizione che l´ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa´ un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi´.
Per la Toscana è una vittoria a metà perchè la Conte ha invece respinto le tesi dell´Ente ´su una pretesa distinzione di competenze legislative tra Stato e Regioni sulle misure di ´tutela´ e quelle di ´promozione´ della concorrenza.
´La configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l´assetto concorrenziale del mercato – si legge nella n.272, così come si evince dalla lettura della sentenza n. 14 del 2004.
Se ´deve´ essere lo Stato a dettare disposizioni ´di carattere generale´ sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Corte ha dichiarato ´non censurabili tutte quelle norme impugnate´ dalla Regione Toscana che invece ´garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza´ in fatto di regime delle gare, di modalità di gestione o di conferimento dei servizi, preservandoli da pratiche anticoncorrenziali.
´Resta però la necessità – aggiunge la Consulta – di basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato´.
La Corte, in pratica, ha dichiarato ´illegittimo l´art. 14, comma 1, lettera e del decreto legge 269 del 2003, perché stabilisce in maniera troppo dettagliata i vari criteri in base ai quali la gara deve essere aggiudicata criteri che invece – afferma la Corte – appaiono ´sufficientemente garantiti´ dalle norme Ue.
Man. Mich. – clickmobility.it
(29-07-2004)