Roma. Al Senato giovedì riprende la discussione sul ´maxidecreto ambientale´. Anche in Commissione Trasporti della Camera occhi puntati sul Tpl

Roma. Al Senato giovedì riprende la discussione sul ´maxidecreto ambientale´. Anche in Commissione Trasporti della Camera occhi puntati sul Tpl

Al Senato spazio al disegno di legge A.S. 1753-B Torna al Senato il Disegno di legge A.S. 1753-B, meglio conosciuto come ´maxidecreto ambientale´. Giovedì  riprende la discussione prima del nuovo

Al Senato spazio al disegno di legge A.S. 1753-B

Torna al Senato il Disegno di legge A.S. 1753-B, meglio conosciuto come ´maxidecreto ambientale´. Giovedì  riprende la discussione prima del nuovo passaggio alla l´VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.
L´attenzione del settore trasportistico è tutta puntata sull´emendamento all´articolo 113, che non riporterebbe modifiche per il solo trasporto pubblico locale in fatto di affidamento del servizio, come si legge nel Decreto Legge N. 1753-C

41. All´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «di rilevanza industriale»;

b) al comma 4, lettera a), le parole «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico»; e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano.»;
41. All´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

40. Identico:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
a) identica;

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni»;

Mercoledì il Tpl sbarca anche alla Camera in IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni dove a partire dalle 15.00 la Commissione prosegue l´esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio scorso puntando su ´Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (seguito esame C. 3053 Ferro e C. 4358 De Laurentiis ? Rel. De Laurentiis)´

´La proposta di legge – spiega Rodolfo De Laurentiis – riguarda, in particolare, il settore dei servizi di trasporto rapido di massa, prevedendo la possibilità di una deroga in favore degli enti locali che, per la realizzazione o la gestione di interventi in detto settore del trasporto pubblico – ai sensi della relativa disciplina (legge n. 211 del 1992) – si avvalgano di società esercenti servizi di trasporto costituite ai sensi dell´articolo 113 del Testo unico degli enti locali ovvero di aziende e società già precedentemente concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata. Si stabilisce, in particolare, che gli enti locali possano essere temporaneamente esentati dall´obbligo di affidare i servizi di trasporto rapido di massa mediante procedure concorsuali; tale esenzione, sulla base di quanto emerge dalla relazione introduttiva, dovrebbe applicarsi nei soli casi individuati dal competente Ministero.
Ricorda inoltre che l´obbligo di affidare tutti i servizi di trasporto pubblico locale, non solo quelli di trasporto rapido di massa, mediante gara è stabilito, dall´articolo 18, comma 3-bis, della citata riforma del 1997, adottato anche in attuazione della normativa comunitaria, sul quale è peraltro recentemente intervenuto il decreto-legge n. 355 del 2003´.

Manuela Michelini – clickmobility.it
(10-03-2004)

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