Roma. Tpl alla Camera: la IX commissione Trasporti  adotta il testo base unitario delle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Roma. Tpl alla Camera: la IX commissione Trasporti  adotta il testo base unitario delle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

L´art. 2, comma 3-bis prevede la proroga di tutti i servizi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2007Fissato a lunedì 8 novembre il termine ultimo per la presentazione degli

L´art. 2, comma 3-bis prevede la proroga di tutti i servizi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2007
Fissato a lunedì 8 novembre il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti

Dodici articoli per rivedere il trasporto pubblico locale. La settimana scorsa la IX commissione Trasporti della Camera ha adottato il testo unificato, quale testo base, contenente le disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto).

Il testo, che prevede  ´il conseguimento di un equilibrio di mercato nel trasporto pubblico locale in grado di garantire eque condizioni di concorrenza all´atto dell´effettiva liberalizzazione del settore´ introduce il regime transitorio. Al comma 3-bis dell´art. 2 infatti si evidenzia la proroga al 31 dicembre 2007  ´di tutti i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano eserciti da società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico nonché da società private, cooperative e consorzi´.

Chiuso questo primo passaggio ora l´attesa è tutta rivolta agli emendamenti: il termine ultimo per la presentazione è fissato all´8 novembre.
La rivisitazione del tpl è presa in esame anche dal famigerato ´decreto ambientale´ che, approvato dal Senato, è stato inviato all´esame della VIII commissione Ambiente della Camera che ha avviato la discussione e attende ora e sino al 29 ottobre la presentazione degli emendamenti.
Ma vediamo ora nel dettaglio le disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 1.
(Finalità).
1. Scopo della presente legge è il conseguimento di un equilibrio di mercato nel trasporto pubblico locale in grado di garantire eque condizioni di concorrenza all´atto dell´effettiva liberalizzazione del settore, nonché il perseguimento degli obiettivi di riforma previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dalle leggi regionali di attuazione, nonché la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l´omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
2. Le disposizioni delle presente legge integrano la disciplina prevista dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Le regioni provvedono all´adeguamento delle rispettive leggi regionali ai principi stabiliti dalla presente legge entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.
(Regime transitorio).
1. Il comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Tutti i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano eserciti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico nonché da società private, cooperative e consorzi sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tale periodo tali società provvedono: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell´informazione resa all´utenza e dell´accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale.
3-ter. Nel periodo previsto al comma 3-bis i servizi che sono affidati a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell´articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assegnati, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti privati fino al 40 per cento delle percorrenze esercitate. Nello stesso periodo, le regioni e gli enti locali provvedono alla razionalizzazione delle reti attraverso l´integrazione dei servizi su gomma e su ferro. A tal fine, entro sei mesi dall´entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad affidare mediante procedure concorrenziali quote di servizi su gomma non inferiori al 20 per cento dei servizi automobilistici».
2. Durante il periodo transitorio, che ha carattere inderogabile, di cui comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, come sostituito dal presente articolo, i servizi automobilistici urbani ed extraurbani, salvo quanto previsto al comma 3, continuano ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati, previa stipula di un nuovo contratto di servizio pubblico ai sensi dell´articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come da ultimo modificato dall´articolo 4 della presente legge, che assicuri l´equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all´articolo 17 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997.
3. Le regioni possono disporre la proroga, per un massimo di ulteriori due anni, della durata del periodo transitorio di cui al comma 3-bis del decreto legislativo n. 422 del 1997, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia avvenuta la cessione di una quota non inferiore al 40 per cento del capitale sociale delle società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico, mediante procedure ad evidenza pubblica, a società di capitali, anche corsortili, nonché a cooperative e consorzi, non partecipate dagli enti locali o dalle regioni.

L´intero testo unificato

Manuela Michelini – clickmobility.it
(25-10-2004)

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