sindacati non recedono dalla volontà di scioperare e “spaccano il fronte delle controparti”
Anav si allontana dalla posizione di Asstra sul trattamento di malattia.
L'Anav, come sottolineano le segreterie nazionali di Filt, Fit e Uiltrasporti, "ammette che almeno una parte di quanto sino ad oggi operato era illegittimo e strumentalmente posto in essere per costringere alla trattativa le OO.SS".
"In particolare – proseguono i sindacati – L'Anav riconosce la piena validità della norma contrattualmente sottoscritta e la cui scadenza nazionale è al 31.12.2007, anche se contro di esse l’associazione è intenzionata a ricorrere al giudice ordinario per una sentenza dichiarativa di eccessiva onerosità sopraggiunta".
"L’Anav – sottolineano i sindacati – però insiste sulla indisponibilità a riconoscere i trattamenti economici aggiuntivi provenienti dal comma 148 della legge finanziaria.
Le aziende associate pagheranno i primi tre giorni al 100% ma dal quarto giorno in poi applicheranno i minimi previsti per l’industria, salvo riprendersi quanto pagato se l’esito del giudizio che intendono proporre dovesse avere esito negativo.
Riteniamo che la spaccatura tra Asstra e Anav aggrava ulteriormente il problema, creando una diversità di trattamento all’interno della categoria.
È necessario porre all’argomento la massima attenzione e intensificare le azioni sindacali anche per una piena riuscita dello sciopero dell’8 aprile 2005".
NelL'ultima riunione del Comitato esecutivo Anav "si è attentamente soffermata sulle determinazioni da assumere in conseguenza della posizione da ultimo deliberata da Asstra in ordine alla proroga al 31 maggio 2005 dei termini della disdetta delle obbligazioni contrattuali previgenti e di quelle poste a carico del datore di lavoro dL'articolo 1, comma 148, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), in materia di trattamenti economici di malattia"
"La riflessione – si legge nella disdetta disciplina dei trattamenti economici di malattia ed infortunio-nuovo regime applicabile fatta pervenire da Anav nella giornata di ieri – si imponeva per il fatto che il termine originario di disdetta al 28 febbraio 2005 era stato congiuntamente formulato da Anaved Asstra, mentre la proroga dello stesso è stata ora deliberata solo da Asstra.
Dopo ampia discussione, constatato che la posizione assunta da Asstra non appariva sostenuta da un necessario radicamento giuridico ma, piuttosto, dettata da esigenze di mantenimento della pax sindacale finalizzate L'avvio della trattativa per la definizione di un nuovo trattamento di malattia", e che, soprattutto, le imprese ad essa aderenti, contrariamente alle nostre associate, stanno adempiendo (sin dal 1 gennaio 2005) tutte le obbligazioni contrattuali in materia, comprese quelle di cui al predetto articolo 1, comma 148, della legge 311/04, in seno al Comitato esecutivo è emerso L'orientamento di mantenere la disdetta con riferimento, però, alle sole obbligazioni sorte in base alla legge finanziaria 2005 che impongono oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti alla data del 31.12.2004".
"Nel corso del dibattito, è anche emersa la necessità di approfondire le conseguenze giuridico-sindacali di una disdetta operata anche nei confronti delle norme contrattuali previgenti (i cui oneri, peraltro, erano già sostenuti dalle aziende Anav). Le perplessità riguardavano e riguardano la sorte delle obbligazioni già contrattualizzate al 31.12.2004, inserite nella più ampia disdetta solo per motivazioni di tipo sindacale (la recedibilità è infatti prevista solo per le obbligazioni contrattuali a tempo indeterminato come appaiono quelle poste a carico delle aziende dall’articolo 1, comma 148, della legge 311/04)".
"Le obbligazioni di cui si discute sono quelle relative ai primi tre giorni di malattia (articolo 14 Accordo nazionale 12 marzo 1980), al trattamento di malattia spettante agli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità (art.7 e seguenti dell’Allegato A delL'Accordo nazionale 27.11.2000, al trattamento di malattia per i lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato (articolo 2, lettera C), punto 7 e lettera D e D1) delL'Accordo nazionale 18 novembre 2004) e al "Trattamento in casa di malattia o infortunio" per le aziende non soggette al R.D. 148/31 (articolo 65 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, i cui trattamenti per gli impiegati e per gli operai erano già fissati dal contratto del 20 gennaio 1959, che ha assunto efficacia erga omnes con legge 14 luglio 1959, n. 741). Dette obbligazioni, unitamente a tutte le altre norme contrattuali, sono
state automaticamente rinnovate con l’accordo nazionale 18 novembre 2004 sino al 31.12.2007"
"In definitiva, fatta propria anche dal Consiglio direttivo (sentito per le vie brevi, stante L'urgenza della determinazione) la strada suggerita dal parere legale, la posizioneassunta dL'Anav in ordine alla disdetta già operata risulta la seguente:
conferma del recesso per i trattamenti economici aggiuntivi di cui L'articolo 1, comma 148, della legge 311/04, con conseguente proposizione di domanda giudiziale volta L'accertamento e alla dichiarazione della legittimità del recesso medesimo;
proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione dei trattamenti economici di malattia contrattualizzati al 31.12.2004, continuando ad adempiere con riserva di ripetizione all’esito della pronuncia giudiziale.
Le suddette azioni giudiziali saranno curate direttamente dL'Anav nazionale.
Pertanto, dal 1° marzo 2005 il comportamento delle aziende in materia di malattia dovrà essere quello adottato per i mesi di gennaio e febbraio 2005".Manu Mich. – clickmobility.it