FIRENZE. LA CASSAZIONE LIMITA GLI AUSILIARI DELLA SOSTA

Nessun potere di accertamento delle infrazioni al CdS compiute sui marciapiedi ai dipendenti di società private assunti per controllare la sosta sulle aree di sosta oraria

presentato contro il Comune di Firenze da un motociclista, che era stato multato dal personale della Firenze Parcheggi per aver parcheggiato la moto sul marciapiede di una via cittadina. Egli si era rivolto al giudice di pace sostenendo che “l’infrazione contestata non poteva essere accertata dai dipendenti della suddetta società”. Il Comune di Firenze sosteneva la piena legittimità della multa e il giudice di pace confermava la sanzione, affermando che gli ausiliari potevano fare le multe ai motorini in sosta sui marciapiedi limitrofi ai parcheggi a pagamento.
La Cassazione però non ha condiviso questo punto di vista e ha spiegato che gli ausiliari della sosta non possono fare le multe ai motorini sul marciapiede, a meno che questo non sia compreso tra le fasce blu o sia una zona di transito per i veicoli in sosta a pagamento. Ma questi sono casi eccezionali perché il marciapiede – ricorda la Cassazione – “è quella parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata e destinata ai pedoni”. In proposito i giudici affermano che “la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale in esame esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta sul marciapiede o il marciapiede sia eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione, oppure, eccezionalmente, se vi possano accedere i veicoli”.
Se queste condizioni non si verificano – aggiungono i giudici – “il marciapiede non deve essere considerato una zona destinata alla sosta e alla circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo all’area oggetto della concessione, non può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio”. Pertanto solo i vigili urbani possono fare le multe ai ciclomotori posteggiati sui marciapiedi, mentre i dipendenti delle società private di parcheggio non hanno le carte in regola per fare questo tipo di contravvenzioni.
Con riferimento ai dipendenti di queste società, il loro potere deve “ritenersi limitato all’accertamento delle sole violazioni in materia di sosta che interessano l’area oggetto della concessione”. “La ratio dell’attribuzione di questi poteri – prosegue la sentenza – è individuata nell’esigenza di garantire la piena funzionalità del parcheggio, ma le norme che conferiscono poteri a soggetti estranei all’apparato della pubblica amministrazione devono ritenersi di stretta interpretazione”.

Fonte: La Stampa, martedì 12 aprile 2005Per cortesia di www.aipark.org

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