Un'indagine per approfondire le dinamiche che interessano il processo di liberalizzazione del tpl

E' UFFICIALE: AL VIA INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

E' UFFICIALE: AL VIA INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato considerati, fra gli altri, il processo di liberalizzazione dei servizi, le incertezze normative, i ritardi nel recepire a livello regionale le misure nazionali, decide di procedere

L'Antitrust metterà a punto un'indagine per vagliare le dinamiche che interessano il processo di liberalizzazione del trasporto pubblico.
Il via L'indagine conoscitiva da parte delL'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ormai ufficiale.
Una decisione presa in forza delL'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale L'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali L'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che laconcorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

L'Antitrust ha considerato elementi ben precisi prima di procedere, vediamoli nel dettaglio:

1. Il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, avviato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal Decreto Legislativo n. 400/99 e dall’art. 45 della legge n. 166/02 (collegato “infrastrutture e trasporti”), attraverso il "conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui L'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59", non si è ancorapienamente realizzato.

2. A ciò hanno contribuito numerosi fattori, tra cui:
a) le incertezze normative legate all’inclusionedei servizi di trasporto pubblico locale nei servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.) e successive modificazioni, tese a recepire i criteri elaborati in sede comunitaria;
b) i ritardi nel recepimento a livello regionale delle misure nazionali nonché nell’adozione degli strumenti di attuazione;
c) le resistenze degli incumbent affidatari dei servizi e delle amministrazioni locali, che ne detengono generalmente il capitale sociale;
d) la struttura del settore caratterizzata da un’estrema frammentazione, che ha ulteriormente frenato il processo di apertura dei mercati e la spinta verso il conseguimento di una maggiore efficienza nei servizi.

3. Solo recentemente, la legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”, sancendo l’esclusione della materia del TPL dall’ambito di applicazione dell’art. 1 Legge 28 dicembre 2001 n.448 (Legge finanziaria 2002) e del Decreto Legge n. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge n.326/03.
2 Cfr. sentenza “Teckal” del 18 novembre 1999 e nota della Commissione del 26 giugno 2002 inviata al Governo Italiano per sollecitare ulteriori modifiche dell’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 92 113 T.U.E.L.(3) e riconducendola all’alveo del Decreto Legislativo n. 422/97, ha definitivamente chiarito che la regola per l’affidamento dei servizi di TPL è la gara.

4. A seguito di tale ultimo intervento normativo, pertanto il termine ultimo di validità degli atti concessori in essere, e dunque la scadenza per l’effettuazione delle gare, è fissato al 31 dicembre 2005, ai sensi del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2004, n. 47.

5. In questo momento di transizione, particolarmente delicato, appare opportuno effettuare un’indagine conoscitiva volta ad approfondire le dinamiche che interessano il percorso di liberalizzazione del trasporto pubblico locale, con riferimento allo stato e alle prospettive di evoluzione del settore.
In particolare costituiranno oggetto di indagine sia le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e i criteri per la definizione della dimensione efficiente dei mercati posti a gara, sia le condotte delle imprese incumbent ex monopoliste, con riferimento agli effetti che ne possono derivare sull’assetto concorrenziale dei mercati soggetti a concorrenza amministrata.

Ed è su queste cinque premesse che L'Autorità delibera di procedere, ai sensi delL'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un'indagine conoscitiva riguardante le caratteristiche del settore dei servizi di trasporto pubblico locale in vista del completamento del processo di liberalizzazione.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui L'articolo 26 della legge n. 287/90.

(3) L’art. 1, comma 48, della legge 308/94 prevede infatti l’inserimento di un comma 1-bis al comma 1 dell’art. 113 T.U.E.L., che recita “le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni” -.Manuela Michelini – clickmobility.it

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