Ieri alla Camera è proseguito l'esame del nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057

ROMA. LA COMMISSIONE TRASPORTI ESAMINA NUOVI EMENDAMENTI PER IL TPL

ROMA. LA COMMISSIONE TRASPORTI ESAMINA NUOVI EMENDAMENTI PER IL TPL

“Nuove formulazioni” sulle disposizioni in materia di Tpl: tutte le novità dei due allegati, stilati in Commissione, che vi proponiamo per saperne di più

Torna in Commissione Trasporti il testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057, dedicato alle "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale".

Ieri Commissione, dopo giorni di confronto, ha stilato "Nuove formulazioni degli emendamenti subemendamenti ed articoli aggiuntivi" e "Nuovi emendamenti del relatore": due allegati distinti che vi proponiamo per seguire da vicino la progressione del testo.

ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto.

NUOVE FORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2
L'emendamento 2.334, sostituire le parole: per un massimo di quattro anni con le seguenti: fino a un massimo di quattro anni.
0.2.334.1 (Nuova formulazione) Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 1, capoverso 3-ter, dopo le parole: contiguità territoriale» aggiungere le seguenti: in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
**2. 6. (Nuova formulazione) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Al comma 1, capoverso 3-ter, dopo le parole: contiguità territoriale» aggiungere le seguenti: in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
**2. 7. (Nuova formulazione) Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 1, capoverso 3-quinquies, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso L'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
2. 12. (Nuova formulazione) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo L'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fusioni e aggregazioni).
1. Le disposizioni previste L'articolo 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che hanno già esperito procedure di gara ad evidenza pubblica e che provvedono a dare luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione o la costituzione di una società consortile.
2. 01. (Nuova formulazione) Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

ART. 4
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale).
Dopo L'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis.
(Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale).
1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, L'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale, al quale sono affidati compiti di monitoraggio sulL'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sulL'andamento dei relativi costi di produzione e sulle tariffe praticate.
2. La composizione, L'organizzazione e le funzioni delL'Osservatorio di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'Osservatorio trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulL'attività svolta ai sensi del presente articolo».
4. 2. (Nuova formulazione) Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

ART. 9.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Regime della proprietà delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa).
1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare, sono attribuite al demanio dei comuni competenti per territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le infrastrutture di cui al comma 1 di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al demanio del comune competente.
3. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificati dalla presente legge, possono affidare in concessione, per un periodo non superiore a trenta anni, la realizzazione e la gestione delL'infrastruttura di cui al comma 1. La selezione del concessionario è effettuata, dal comune competente per territorio ovvero, qualora L'infrastruttura insista sul territorio di più comuni, dai medesimi comuni d'intesa tra loro, tramite procedure concorsuali adottando idonee forme di pubblicità. Il concessionario, in tale caso, deve assicurare, per L'intera durata della concessione, il mantenimento dei livelli di efficienza idonei a garantire la continuità, regolarità, efficacia e sicurezza della gestione delL'infrastruttura, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e del lavoro.
4. La gestione delL'infrastruttura di cui al comma 1 può essere altresì affidata dai comuni competenti per territorio ad una società dagli stessi partecipata, di cui siano proprietari di una quota del capitale sociale pari almeno alla maggioranza dello stesso.
5. La gestione dei servizi metropolitani di trasporto rapido di massa eserciti sulle infrastrutture di cui al comma 1 è affidata, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997, coma modificata dalla presente legge.
9. 1. (Nuova formulazione) Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore a sei anni con le seguenti: non inferiore a quattro anni.
3.101.Il relatore.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da Il bando di gara fino a previsti dal bando di gara con le seguenti: I beni mobili per il cui acquisto si siano utilizzati, a qualunque titolo, fondi pubblici, indipendentemente da chi ne abbia la disponibilità, sono messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Il bando di gara deve prevedere che, ove ciò non sia possibile, il soggetto aggiudicatario debba dotarsi dei beni necessari al servizio con modalità e tempi da indicare nel bando medesimo e sulla base della normativa regionale in materia. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dL'entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, disciplina gli aspetti tecnici, economici e finanziari, attuativi del presente comma».
3. 102.Il relatore. Manu Mich. – clickmobility.it

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