Trenitalia punta al controllo esclusivo della tedesca

L'ANTITRUST SIGLA IL VIA LIBERA A TRENITALIA PER L'ACQUISIZIONE DI TX LOGISTIC

L'ANTITRUST SIGLA IL VIA LIBERA A TRENITALIA PER L'ACQUISIZIONE DI TX LOGISTIC

“l'operazione non determina costituzione o rafforzamento di una posizione dominante” sottolinea l'Authority

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà il via libera L'acquisizione della tedesca Tx Logistic da parte di Trenitalia.

Poichè Tx "svolge la propria attività esclusivamente in Germania e non è coinvolta nelL'organizzazione di servizi logistici a livello internazionale" sintetizza L'Authority – L'operazione non determina costituzione o rafforzamento di una  posizione dominante".

Il provvedimento

C7181 – TRENITALIA/TX LOGISTIC
Provvedimento n. 14602
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Trenitalia S.p.A., pervenuta in data 25 luglio 2005;
CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI
Trenitalia S.p.A. (di seguito, Trenitalia) è una società italiana, attiva nel trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, nel trasporto metropolitano e regionale e nel trasporto merci. Attualmente, Trenitalia è interamente controllata da Ferrovie dello Stato S.p.A. (di seguito, FS), il cui capitale sociale è detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel 2004 il fatturato consolidato realizzato da Trenitalia è stato pari a 4,8 miliardi di euro a livello mondiale, di cui [0-5]1 miliardi di euro nell’Unione Europea e [0-5] miliardi di euro in Italia.
TX Logistic AG (di seguito, TX) è una società di diritto tedesco, costituita nel 1999, attualmente controllata congiuntamente da Trenitalia e da 6 soci privati.
La società offre servizi logistici integrati e trasporto di merci sia su strada, sia tramite ferrovia. TX svolge la propria attività esclusivamente in Germania e non è coinvolta nell’organizzazione di servizi logistici a livello internazionale. TX non dispone di alcuna autorizzazione per il transito dei
propri convogli sulla rete ferroviaria italiana.
Nel 2004 il fatturato realizzato da TX è stato pari a 56,3 milioni di euro, di cui [0-60] realizzato nell’Unione Europea e [0-5] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di Trenitalia del controllo esclusivo di TX che, anteriormente alla presente operazione, era invece congiuntamente controllata, in virtù di un patto parasociale, dalla stessa Trenitalia e da sei soci privati.
L’operazione determinerà quindi il passaggio di TX da un controllo congiunto ad un controllo esclusivo.
In particolare, a seguito dell’aumento di capitale sociale di TX e della successiva acquisizione di quote da parte di Trenitalia, quest’ultima deterrà il 51% del capitale sociale di TX. L’accordo tra le parti prevede altresì due call option in capo a Trenitalia in base alle quali Trenitalia, entro e non oltre il 2010, avrà facoltà di acquisire le rimanenti partecipazioni degli altri soci di TX in modo tale da detenere il 100% del capitale sociale di quest’ultima.
L’operazione prevede inoltre un patto di non concorrenza, in base al quale le sei persone fisiche che detengono il restante capitale sociale di TX si impegnano a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella di TX sul territorio tedesco per tutta la durata dell’accordo tra le parti, nonché per due anni successivi all’eventuale vendita da parte delle sei persone fisiche delle proprie partecipazioni in TX.
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra quindi nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dalle imprese interessate è stato superiore a 421 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza, descritto in precedenza, costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, a condizione che abbia durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare infatti che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione2.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
a) Il mercato del prodotto
Il mercato del prodotto rilevante è quello del trasporto internazionale di merci per via terrestre. I soggetti che esprimono la domanda di tale servizio hanno a loro disposizione varie modalità di trasporto delle merci, ovvero il trasporto su strada, ferroviario tradizionale, combinato. Tali modalità di trasporto sono sostituibili dal punto di vista della domanda dal momento che presentano simili tempi di percorrenza e livelli di costo3.
In tale settore sono attivi numerosi operatori, tra cui società specializzate nel trasporto ferroviario, società di autotrasporto e imprese specializzate nel trasporto combinato.
b) Il mercato geografico
Per definire i mercati geografici rilevanti nel settore dei trasporti la Commissione ha sviluppato un approccio basato sulle coppie di punti di origine/destinazione (O&D). Nel caso di specie, sono interessati dall’operazione i fasci di rotte di collegamento terrestre tra l’Italia e la Germania, che
transitano attraverso i valichi del Sempione, Gottardo e Brennero4.
Effetti delL'operazione
Nel mercato del prodotto rilevante la quota detenuta da TX è inferiore all’1%, mentre quella di Trenitalia è pari al 39%.
Sul mercato rilevante sono inoltre presenti numerosi e qualificati concorrenti, come Ferrovie Nord Cargo, Rail Traction Company, Deutsche Bahn Cargo, SSB Cargo.

Alla luce di quanto precede, e considerato che l’operazione in esame comporta la mera acquisizione del controllo esclusivo da parte di Trenitalia rispetto ad una società sulla quale la stessa deteneva già il controllo congiunto, non si rilevano significative modificazioni delle
condizioni competitive del mercato a seguito della concentrazione. 2 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5/3/2005, C 56/24.
3 Cfr. tra gli altri Decisione della Commissione UE sul caso COMP/M.3150-SNCF/Trenitalia/AFA, del 4 agosto 2003.
4 Cfr. Decisione della Commissione, cit.

RITENUTO, pertanto, che L'operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA
di non avviare L'istruttoria di cui L'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi delL'articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.Manu Michelini – clickmobility.it

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