La Commissione Trasporti della Camera ieri ha emendato il testo varato il 28 luglioLe novità “volte a recepire i rilievi espressi dalle competenti Commissioni permanenti”
Emendato in Commissione Trasporti, ieri alla Camera, il testo relativo alle "Disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale".
Il presidente Angelo Sanza, in avvio di seduta, avverte che sono pervenuti il parere favorevole della XI Commissione, i pareri favorevoli con condizioni delle Commissioni I e V, i pareri favorevoli con condizione e osservazione delle Commissioni VIII e XIV ed il parere favorevole con osservazioni della VI Commissione.
Gli emendamenti arrivano quindi quale necessità per "recepire i rilievi espressi dalle competenti Commissioni permanenti".
Rodolfo De Laurentiis, relatore del testo di legge, ha sottolineato innanzitutto "L'utilità dei pareri pervenuti che hanno aiutato a sciogliere alcuni nodi problematici sorti già nel corso delL'esame preliminare. In particolare, il parere reso dalla I Commissione ha evidenziato la legittimità costituzionale del provvedimento, mentre quello reso dalla XIV Commissione ha confortato sulla compatibilità del testo in discussione con il quadro normativo comunitario in tema di trasporto pubblico locale. Osserva poi che la V Commissione ha reso un articolato ed incisivo parere con una serie di condizioni volte a garantire il rispetto delL'articolo 81 quarto comma, della Costituzione, ma che, tuttavia hanno lasciato inalterato L'impianto complessivo e lo spirito della proposta di legge".
De Laurentiis ha dedicato spazio L'illustrazione del "contenuto dei singoli emendamenti predisposti al fine di recepire le condizioni contenute nei pareri espressi dalla diverse Commissioni competenti in sede consultiva, ricordando in particolare che L'emendamento 4.333 è volto a sopprimere i commi 2 e 3 delL'articolo 4, così recependo i rilievi della V Commissione. Fa peraltro presente che in sede di Comitato dei nove, e comunque, nel successivo iter in Assemblea, si provvederà ad una nuova formulazione di tali disposizioni volta a superare le osservazioni formulate".
Ma vediamo nel dettaglio le novità al testo unico che vi proponiamo integralmente nelL'allegato.
ALLEGATO
Disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto.
EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 4
Sopprimere i commi 2 e 3.
4. 333.Il Relatore.
ART. 5
Al comma 1, capoverso articolo 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, al medesimo articolo 5, aggiungere in fine il seguente comma:
«2. L'istituzione e al funzionamento delL'Osservatorio di cui al comma 1, si provvede nelL'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività delL'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese».
5. 333.Il Relatore.
ART. 6.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 6.
(Investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale).
1. Al fine di provvedere al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, anche attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane, di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto e di dare attuazione a quanto previsto dL'articolo 27 della legge n. 166 del 2002 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre analoghe operazioni finanziarie per investimenti finalizzati alla realizzazione, al miglioramento ed alla valorizzazione delle autostazioni, alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, L'incentivazione delL'utilizzo di bio-carburanti sui mezzi di trasporto nonchè L'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre, in conformità con la normativa comunitaria, con un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delL'economia e delle finanze, entro tre mesi dL'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il contributo dello Stato per L'acquisto di autobus di cui al comma 1, può essere attribuito nei limiti del 50 per cento del costo di acquisto di ogni autobus ovvero nei limiti del 75 per cento del costo della disponibilità di ciascun autobus acquisita con forme di locazione finanziaria onnicomprensive di tutti i costi di esercizio e manutenzione per almeno sette anni. Il contributo dello Stato per la realizzazione di autostazioni per le grandi aree urbane, di cui al medesimo comma 1, può essere attribuito nel limite del 50 per cento del costo di realizzazione.
3. L'onere derivante dL'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nelL'ambito delL'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delL'economia e delle finanze per L'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando L'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro delL'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei contributi loro assegnati, ai sensi dei commi 1 e 2, utilizzando una quota per finanziare L'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto dL'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 delL'8 agosto 2003.
6. Per consentire la piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dai commi 5 e 6 delL'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le regioni pongono in essere gli adempimenti occorrenti per L'utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi di tali disposizioni. Tali adempimenti devono consentire L'acquisto o comunque la disponibilità di nuovi autobus entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di pagamento delle quote annuali dei contributi spettanti ai sensi del precitato comma 5 della legge n. 194 del 1998. In caso di inadempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento sospende, sentito il Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il monitoraggio delL'utilizzazione dei fondi trasferiti alle regioni, L'erogazione dei predetti contributi annuali e li attribuisce direttamente agli enti locali destinatari utilizzando, ove adottati, i criteri stabiliti dalle regioni di cui al comma 5.
7. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, che diventano produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini delL'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono da considerarsi equiparate alle piccole e medie imprese ai sensi della vigente normativa in materia.
6. 333.Il Relatore.
ART. 7.
Sopprimere il comma 2.
7. 333.Il Relatore.
ART. 8.
Sopprimerlo.
8. 333.Il Relatore.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10. 333. Il Relatore.
ART. 11.
Sopprimerlo.
11. 333.Il Relatore.Manuela Michelini – clickmobility.it