Scorretto l'affidamento in via diretta del Comune di Bressanone

LA CORTE UE BOCCIA L'AFFIDAMENTO "IN HOUSE": LA SENTENZA C-458/03

LA CORTE UE BOCCIA L'AFFIDAMENTO "IN HOUSE": LA SENTENZA C-458/03

Un’autorità pubblica non può attribuire, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi a una società per azioni se l’operazione non ha rilevanza puramente interna  – in house -Sentenza della Corte del 13 ottobre 2005 C-458/03 – Parking Brixen GmbH contro Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG

Il Comune di Bressanone bocciato dalla Corte di giustizia delL'Ue.
Con la sentenza C-458/03 la Corte europea si è pronunciata contro L'amministrazione pubblica, rea di aver affidato in via diretta la gestione di un parcheggio pubblico a una società per azioni nata dalla trasformazione delL'ex azienda speciale.
La società in questione risultava posseduta in misura totalitaria dallo stesso Comune, anche se era già agli atti la parziale privatizzazione, attraverso la cessione di una quota di minoranza a partner privati.
Il Comune di Bressanone si era mosso sulla scorta della legge regionale – Trentino Alto Adige – che permetteva lo svolgimento dei servizi pubblici locali attraverso una società per azioni a influenza dominante delL'ente locale.

La decisione della Corte parte dal presupposto che un'autorità pubblica non può attribuire, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi a una società per azioni se l’operazione non ha rilevanza puramente interna (in house).

L’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica ad un prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento, per la quale il prestatore riceve come corrispettivo le somme versate dai terzi per l’utilizzo del parcheggio, costituisce una concessione di pubblici servizi a cui non è applicabile la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi a una società per azioni nata dalla trasformazione di un’azienda speciale della detta autorità pubblica, società il cui oggetto sociale è stato esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale dev’essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di attività è stato ampliato a tutto il paese e all’estero, e il cui Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente.

La sentenza C-458/03Manu Mich. – clickmobility.it

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