Affidato ai legali delle aziende associate lo studio per un’eventuale impugnativa della legge al Tar“Non stiamo mettendo in discussione il fatto che le forze dell’ordine debbano viaggiare gratis, ma non possiamo tralasciare le perdite economiche che le aziende dovranno subire” spiega Cannatella presidente Asstra Sicilia
La legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, art. 1., direttive per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale, raccoglie il dissenso di Anav e Asstra Sicilia.
“Non stiamo mettendo in discussione il fatto che le forze dell’ordine debbano viaggiare gratis, ma non possiamo tralasciare le perdite economiche che le aziende dovranno subire applicando il provvedimento, visto che non si tratta di poche persone – spiega Vincenzo Cannatella (nella foto) presidente di Asstra Sicilia -. Intendiamo aprire un dibattito con il governo regionale per trovare al più presto una soluzione ed evitare i ricorsi”.
Quale primo passo, nei prossimi giorni Asstra Sicilia diramerà una circolare ai vari corpi di polizia. Alla circolare sarà allegata una scheda, da riconsegnare alle aziende, con la richiesta dei dati degli aventi diritto a viaggiare gratis sui bus. Questo servirà alle aziende per elaborare un data base e per conoscere il numero esatto di coloro che usufruiscono della gratuità. Parallelamente sarà affidato agli uffici legali delle aziende associate lo studio della giurisprudenza in materia di circolazione gratuita delle forze dell’ordine sui mezzi di Tpl per verificare se esistono i margini di una impugnativa della legge presso il Tribunale Amministrativo siciliano (Tar).
“Rispetteremo la legge e applicheremo la circolare consigliando alle aziende di registrare gli aventi diritto attraverso dei moduli prestampati – ha tenuto a precisare Antonio Natale, direttore Anav Sicilia -. Riteniamo però che la Regione Sicilia debba considerare un corrispettivo per le aziende, in caso contrario, ricorreranno al Tar. Abbiamo chiesto un incontro con i vertici della Regione, ma ancora non è pervenuta nessuna comunicazione. La prossima settimana cominceremo l’iter per l’impugnativa del provvedimento presso i nostri legali”.
Le regioni italiane, è un dato di fatto, assicurano alle aziende che esercitano il Tpl la copertura del 65% dei costi sostenuti.
“La Regione siciliana garantisce una copertura molto più bassa, assestandosi intorno ad una media del 50% – sottolineano in Anav e Asstra –“.
Le regioni italiane che hanno imposto, nello specifico, obblighi di servizio di qualsiasi natura (trasporto gratuito disabili, forze dell’ordine, militari, pendolari, studenti, etc.) hanno previsto anche la copertura finanziaria a ristoro, in rapporto ai mancati ricavi conseguenti all’applicazione della normativa.
“La Regione siciliana non lo ha fatto – rimarcano le realtà datoriali –“.
Quando tempo addietro la Regione ha legiferato in materia di disabili, l’ANAV ha avanzato ricorso contro il provvedimento e sia il Tribunale Amministrativo Regionale che il Consiglio di Giustizia Amministrativo hanno accolto il suddetto ricorso proprio per la mancata previsione del ristoro finanziario.
“Tuttavia il ricorso stesso non ha avuto conseguenze pratiche, poiché la Regione non ha provveduto di conseguenza – proseguono le datoriali -.
Adesso si aggiunge la norma riguardante il trasporto gratuito delle Forze dell’Ordine – nella più ampia accezione di questo termine - e anche questa volta non si è prevista alcuna forma di copertura finanziaria.
Ci troviamo quindi di fronte ad una prevaricazione dei diritti e dei legittimi interessi dell’impresa, sia sotto il profilo sostanziale (notevole diminuzione dei ricavi, in seguito alla forte compressione dell’utenza) sia sotto quello strettamente giuridico (violazione unilaterale degli obblighi del Concedente nei confronti del Concessionario)”.
Testi alla mano Asstra e Anav guardano anche all’Europa.
“La Comunità Europea ha emanato il regolamento relativo all’azione degli Stati Membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti su strada (regolamento n. 1191 del 26 giugno 1969) che statuisce che per obblighi di servizio “si intendono tutti gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale non assumerebbe, o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni”.
Successivamente, in ordine al suddetto principio, si stabilisce (art. 6 commi 2 e 3) “ che la decisione di mantenere o di sopprimere un obbligo di servizio pubblico prevede, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione”.
Tale compensazione non è quindi facoltativa, ma da considerarsi sempre obbligatoria”.Manuela Michelini – clickmobility.it