Tutte le norme su riposi, periodi di guida, pause, responsabilità e tachigrafo digitale
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delL'Unione Europea le nuove disposizioni in materiale sociale nel settore dei trasporti su strada.
Le novità riguardano il Regolamento (CE) n° 561/2006 sulL'armonizzazione della normativa sociale in materia di trasporto stradale e la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti CEE 382085 e 3821/85.
Entrando nel merito delle norme è bene specificare che il regolamento CE n. 561/2006 disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza tra i diversi modi di trasporto terrestre, abroga, sostituendolo, il regolamento Cee 3820/85 modifica i precedenti n. 3821/85 e n. 2135/98.
Sette i punti di novità, vediamoli nel dettaglio:
– riposo giornaliero: la norma sul riposo giornaliero non cambia,tuttavia non è più possibile frazionare il riposo giornaliero regolare in più di due periodi. La nuova norma prevede un massimo di due frazioni, la prima delle quali deve essere almeno di 3 ore e la seconda di almeno 9 ore senza interruzione;
– periodo di guida settimanale: Il limite massimo delle 90 ore rimane come limite per il periodo di guida calcolato su due settimane, ma è stato introdotto un limite massimo settimanale di 56 ore;
– riposo settimanale: il riposo settimanale ridotto deve obbligatoriamente seguire o precedere un riposo settimanale normale. La nuova norma non pone più vincoli in caso di riposo ridotto che può essere ora assegnato anche nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente;
– periodo di guida tra due riposi settimanali: è stata cancellata la deroga per i servizi internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari che consentiva di rinviare il riposo settimanale alla fine del 12° giorno nel caso in cui la durata massima di guida nel corso dei dodici giorni non avesse superato il massimo corrispondente a dodici periodi di guida giornalieri;
– pause: la possibilità di frazionare l’interruzione di 45 minuti è ora limitata a due intervalli di almeno 30 e 15 minuti ciascuno;
– responsabilità in caso di infrazioni: il nuovo regolamento introduce la responsabilità dell’impresa di trasporto per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. Gli Stati membri possono comunque tenere conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa;
– tachigrafo digitale: i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dal 1° maggio 2006 dovranno essere muniti di tachigrafo digitale. Tutti i veicoli immatricolati sino al 30 aprile 2006 potranno ancora essere equipaggiati con il vecchio cronotachigrafo analogico e potranno utilizzarlo sino a quando questo apparecchio non si dovesse guastare in maniera irreparabile (in tal caso, il vecchio apparecchio andrà sostituito con un nuovo tachigrafo digitale).Manu Mich. – clickmobility.it