l'eccezione di costituzionalità sollevata dal Consiglio dei ministri

ROMA. LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA TRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TPL

ROMA. LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA TRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TPL

La Consulta dichiara illegittime le leggi di Liguria, Veneto e Calabria che hanno prorogato il termine per passare dall'affidamento in concessione alle gare pubblicheDepositata la sentenza numero 80: “la concorrenza è una materia di competenza statale in cui le Regioni non possono interferire”

La Corte Costituzionale boccia le leggi regionali di Liguria, Veneto e Calabria che prorogavano il termine per passare dL'affidamento in concessione alle gare pubbliche il trasporto pubblico locale.

A stabilirlo è la sentenza numero 80, depositata venerdì, in cui la Consulta dichiara le tre normative incostituzionali e stabilisce che la concorrenza è una materia di competenza esclusivamente statale nella quale le Regioni non possono interferire.
L'eccezione di costituzionalità era stata sollevata dal Consiglio dei ministri che aveva impugnato però quattro leggi e non tre, la quarta quella della Regione Lazio nel frattempo è stata ampiamente modificata.

La Consulta ha invece bocciato le altre tre leggi che avevano prorogato al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale si deve passare dL'affidamento in concessione del trasporto locale alle gare pubbliche.

"La fissazione di un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e quindi generalizzarsi L'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi il trasporto locale assume un valore determinante, poiche'garantisce che si possa giungere davvero in termini certi L'effettiva apertura alla concorrenza in questo particolare settore, cosi' dando attuazione alla normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale – sostiene la sentenza scritta dal giudice Ugo De Siervo -".  

La Consulta sottolinea con precisione L'aspetto legato alla tutela della concorrenza che ha "una portata cosi' ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere L'assetto concorrenziale dello Stato" norma che si rifà alla riforma del titolo V della Costituzione.

La Corte stabilisce che le leggi regionali sono illegittime perchè "derogano a una norma espressiva delL'esclusivo potere del legislatore statale a tutela della concorrenza, norma nella quale si individuano anche una serie di limiti e condizioni per L'eventuale intervento legislativo regionale al fine di disciplinare la fase transitoria".

"Come Regione Calabria prendiamo atto della sentenza n. 80 della Corte Costituzionale che ci obbliga a un ulteriore intervento legislativo, tenendo però conto che lo Stato, nella recente legge finanziaria 2006, ha approvato quella stessa proroga che era contenuta nella legge regionale cassata oggi dalla Consulta" – sostiene L'assessore ai Trasporti, Pasquale Tripodi.
"Sotto il profilo sostanziale, quindi, L'intervento della Corte – aggiunge L'assessore – non modifica i programmi regionali per accelerare in Calabria la riforma del trasporto pubblico locale, avviata con la legge nr. 23 del 1999 e, di fatto, attuata nella nostra regione solo da poco tempo".

La Liguria guarda alla sentenza rispondendo con un nuovo testo di legge.
“Indipendentemente dal pronunciamento della Corte Costituzionale entro marzo la Giunta regionale ligure varerà una nuova normativa per la proroga delle concessioni dei servizi pubblici locali come previsto dall’ultima Finanziaria” – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Luigi Merlo.
“La nuova Giunta si era già attivata a prescindere dalla sentenza della Consulta per la modifica della norma – ha detto l’assessore Merlo – recependo quanto previsto dall’ultima Finanziaria, tenuto conto che nella nostra regione sono solo due le realtà interessate dal provvedimento, la provincia di Genova e Albenga, avendo le  altre già provveduto ad espletare le gare”.
“Al di là del provvedimento – conclude Merlo – occorre constatare che per arrivare ad una reale liberalizzazione nel Paese occorre ben altro rispetto alle procedure adottate fino ad oggi”.

La sentenza deposita il 3 marzo 2006Manuela Michelini – clickmobility.it

Left Menu Icon