Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza che accoglie il ricorso dell'Apt di Verona nel caso dell'acquisizione della SavLa concessione è una traslazione vera e propria “suscettibile di cessione sia a titolo gratuito che a titolo oneroso”
Sulla cessione della concessione ministeriale per il servizio di trasporto pubblico è il Consiglio di Stato a porre la parola finale.
Nella vicenda, che ha visto contrapposte le tesi del Ministero dei Trasporti e delL'Apt, Azienda provinciale trasporti di Verona, è il Consiglio di Stato a pronunciarsi spiegando che la concessione rilasciata è "suscettibile di cessione sia a titolo gratuito che a titolo oneroso".
La vicenda è legata alla vicenda delL'acquisizione della Sav da parte delL'Apt di Verona, che chiedeva di poter entrare in possesso dei contributi di esercizio maturati dL'impresa oggetto delL'acquisizione.
In merito si era già espresso negativamente il Tar del Veneto nel 2000, ma ora il Consiglio di Stato ribalta tutto.
Le norme confermano che la concessione in questione possa essere oggetto di trasferimento, e che quest’ultimo, "stante appunto la mancata specificazione da parte della norma primaria, può avvenire sia a titolo oneroso che gratuito".
"In sostanza, la concessione è un bene trasferibile, cioè è l’oggetto lecito di una cessione, laddove sia stata richiesta e ottenuta la preventiva approvazione del concedente, e ciò a prescindere dalla natura, traslativa o costitutiva, della concessione stessa, la cui configurazione non influisce sulla sua lecita “commerciabilità”.
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