Parere della Commissione Trasporti alla Camera

ROMA. SICUREZZA FERROVIARIA: LA IX COMMISSIONE ESAMINA E APPROVA SCHEMA DI DECRETO

ROMA. SICUREZZA FERROVIARIA: LA IX COMMISSIONE ESAMINA E APPROVA SCHEMA DI DECRETO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Atto n. 116)

Approvazione con osservazioni per lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (atto n. 116).

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera:
– rilevato che il termine per L'attuazione della direttiva 2004/49/CE era fissato al 30 aprile 2006 e che, a causa del mancato recepimento, la Commissione europea ha avviato il 21 marzo 2007 una proce- dura di infrazione nei confronti delL'Italia e vi è pertanto L'esigenza di procedere tempestivamente alla sua trasposizione nelL'ordinamento nazionale;
– considerato il parere espresso il 27 giugno 2007 sullo schema di decreto legislativo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, esprime

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) articolo 4, comma 5, si preveda espressamente che il mandato triennale del direttore, dei compo- nenti del comitato direttivo e dei componenti del collegio dei revisori dei conti delL'istituenda Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sia rinnovabile per non più di una volta;

b) sempre con riferimento L'articolo 4, comma 5, sia altresì previsto che, al termine del loro mandato, il direttore, i componenti del comitato direttivo e i componenti del collegio dei revisori dei conti, non possano assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o di consulenza presso Ferrovie dello Stato o le società dalla stessa controllate ovvero presso le aziende operanti nel compar- to ferroviario e quindi soggette L'attività di controllo delL'Agenzia nazionale per la sicurezza delle fer- rovie;

c) L'articolo 4, comma 6, si ravvisa L'opportunità di prevedere che L'emanazione dei provvedimenti volti alla definizione delL'assetto organizzativo delL'Agenzia, L'individuazione dei criteri di trasferimento e reclutamento del personale e L'adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità delL'A- genzia, si provveda, ai sensi del comma 3, delL'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, e non con de- creto del Presidente della Repubblica, anche al fine di ridurre i tempi necessari ai fini della piena ope-
ratività delL'Agenzia;

d) sempre con riferimento L'articolo 4, comma 6, si segnala L'esigenza che il personale di ruolo delL'A- genzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sia inquadrato nelL'ambito del contratto collettivo nazio- nale dei lavoratori del comparto ferroviario;

e) L'articolo 4, comma 8, sia espressamente specificato che, nella fase di prima applicazione, e co- munque nelle more della nomina degli organi direttivi delL'Agenzia, il personale inizialmente ad essa trasferito sia comunque posto alla dipendenza funzionale delL'organismo che, nella fase transitoria, con serva la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza ferroviaria;

f) sia integrata la formulazione delL'articolo 16, comma 3, al fine di prevedere che L'Agenzia, nelL'ambi- to delle linee guida da emanare in ordine alle modalità e ai requisiti per L'ottenimento del certificato di sicurezza, includa anche il rispetto, da parte dei gestori delL'infrastruttura e delle imprese ferroviarie con riferimento al rispettivo personale, della normativa in materia di contratti di lavoro e di previdenza, nonché delle disposizioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) L'articolo 26, comma 1, lettera c) sia ridotto almeno allo 0,85 per cento L'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, atteso che tale aumento appare sufficiente al conseguimento dei previsti 7,6 milioni di euro necessari per la parziale copertura dei costi di funzionamento delL'Agenzia, anche alla luce delle previsioni di incremento del traffico ferroviario contenute nel piano industriale di Ferrovie dello Stato per gli anni 2007-2011;

h) sempre con riferimento L'articolo 26, comma 1, lettera c), valuti il Governo la possibilità che L'in-
cremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI decorra dalla data della effettiva operatività delL'Agenzia e non «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

i) considerato che la progressiva liberalizzazione delL'accesso L'infrastruttura ferroviaria fa ragione- volmente prevedere la possibilità di un incremento delle entrate proprie delL'Agenzia di cui L'articolo 26, comma 1, lettera b) e conseguenti L'esercizio delle attività alla stessa riservate, in materia di si- curezza ferroviaria, valuti il Governo, ove ciò fosse effettivamente verificato, L'opportunità di introdurre un meccanismo di progressiva riduzione del canone di accesso alla rete ferroviaria;

l) infine, nel condividere una delle considerazioni critiche contenute nel parere espresso dalla Confe- renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si richiede di disporre, L'articolo 27, comma 4, che il decreto in oggetto si applichi alle reti ferroviarie regionali, incluse quelle interessate dal traffico merci, nello stesso modo e con gli stessi tempi previsti con riguardo alla rete ferroviaria nazionale.Manu Mich. – clickmobility.it

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