Il bando del Comune annullato

LEGNANO. IL TAR DICHIARA ILLEGITTIMO IL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL TPL PREDISPOSTO DAL COMUNE

LEGNANO. IL TAR DICHIARA ILLEGITTIMO IL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL TPL PREDISPOSTO DAL COMUNE

Il Tribunale amministrativo si pronuncia sul ricorso presentato da Air Pullman, eslusa dalla gara per l'affidamento del tpl

Il Tar si è pronunciato sul ricorso presentato da Air Pullman, esclusa dalla gara per L'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano perchè non rispondeva al requisito, fissato dal Comune.

Il Comune di Legnano con bando pubblicato sulla GUCE del 29-3-2007 ha indetto una procedura di ga- ra per l’affidamento del servizio di trasposto pubblico urbano. Tra i requisiti di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale si richiedeva la gestione, negli ultimi tre anni, direttamente o per il tramite di società controllate, di servizi di trasposto pubblico urbano su gomma per almeno 500.000 chilometri all’anno per ciascun anno del triennio.

La società ricorrente, operante nel settore del trasporto pubblico su gomma extraurbano, presentava domanda di partecipazione che veniva respinta con determina dirigenziale del 19-4-2007 per mancan- za del requisito relativo al trasporto urbano.

Il Tar ha giudicato il bando illegittimo, decidendo per L'annullamento.
Le motivazioni sono contenute nella sentenza n. 5269, dove si legge, nero su bianco che "Nel caso di specie, oltre alla chiara indicazione della legge regionale che, come detto, non opera alcuna distinzione tra trasporto pubblico urbano ed extraurbano, facendo sempre riferimento solo al settore della mobilità collettiva, non si può ritenere conforme ad un criterio di ragionevolezza e ai principi di concorrenza e massima partecipazione, l’introduzione nel bando di gara di requisiti di partecipazione che impediscano l’accesso alla gara di coloro che non abbiano una specifica esperienza nel settore del trasporto pubbli- co urbano".

Ed ancora "Il trasporto pubblico urbano ha certamente caratteristiche in parte diverse da quello extra- urbano, in relazione alla complessa organizzazione del servizio per il territorio cittadino, al numero del- le fermate, allo scambio tra le linee; peraltro, tali caratteristiche, che pur renderebbero giustificabile la considerazione della pregressa esperienza specifica nel settore, ad esempio tramite criteri diversificati di attribuzione dei punteggi in sede di valutazione dell’offerta, trattandosi di appalti da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non possono condurre all’esclusione delle imprese che abbiano una esperienza in un settore simile.
Nel caso di specie, inoltre si tratta di un Comune di circa cinquantamila abitanti, in cui, la rete urbana degli autobus non può dirsi abbia una dimensione ed una complessità tale distinguersi totalmente dalle linee extraurbane".Manu Mich. – clickmobility.it

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