Affidamento in house

PALERMO. IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA SI PRONUNCIA SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

PALERMO. IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA SI PRONUNCIA SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La natura dei presupposti per l'affidamento nella sentenza 719/2007Il servizio, in realtà riferito ad un servizio di illuminazione votiva, prende comunque in esame l'affidamento diretto di un servizio pubblico locale

Con la sentenza n. 719/2007 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia prende posizioni sulla natura dei presupposti ritenuti necessari per L'affidamento diretto di un servizio pubblico locale.

Illustrati i principi guida derivanti dall’ordinamento comunitario ed italiano, dalla giurisprudenza della Corte Europea e del Consiglio di Stato, "appare agevole concludere che – si legge nella sentenza – nella specie, l’affidamento diretto del servizio in questione alla Catania Multiservizi s.p.a. sia illegittimo perché carente dei requisiti necessari a realizzare la così detta “eccezione Teckal”.

Il servizio nello specifico fa riferimento ad un servizio di illuminazione votiva, ma prende in esame L'affidamento diretto di un servizio pubblico locale.

"In primo luogo –  osserva il Consiglio di Giustizia amministrativa – l’onere della prova delL'esistenza delle condizioni legittimanti L'eccezione, spetta all’ente controllante ed all’affidatario diretto, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria.
Nella specie tali prove non sono state fornite.
Il Comune di Catania si è limitato a postulare:
a) Il completo possesso pubblico del pacchetto azionario con Italia Lavoro s.p.a.
b) La sussistenza del controllo analogo solo per il fatto di nominare il presidente del consiglio di amministrazione, i membri delL'intero consiglio e collegio sindacale.
c) La prevalenza della attività. Dinanzi ad un’attività imprenditoriale pubblica del 62% viene meno perfino la necessità di un giudizio sulla prevalenza qualitativa, atteso che un’attività sul mercato esterno all’ente proprietario pari al 38% del fatturato non può certo definirsi irrisoria.
Si aggiunga che la Catania Multiservizi ha realizzato parte di questo 38% di fatturato, fuori dell’ambito territoriale di competenza del comune di riferimento. Tale circostanza sarebbe sufficiente, per quanto si è detto, per ritenere la decadenza dello status di società affidataria diretta".

Il Consiglio siciliano, prendendo ad esempio le  precedenti pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato, ha inteso far risaltare il principio della completa parità di accesso al mercato di tutte le imprese europee nonché quello della concorrenza quale "basamento della costituzione economica europea".

"Per questo il sistema delL'affidamento diretto deve, in primo luogo, essere considerato un'eccezione di stretta interpretazione (quella che nel linguaggio giudiziario della Corte di giustizia viene, infatti, definita "eccezione Teckal") al sistema ordinario delle gare; in secondo luogo deve rispondere alla sussistenza di ben precisi presupposti, in assenza dei quali L'affidamento è idoneo a turbare la par condicio e quindi a violare il trattato (e le direttive)".

La sentenza Manu Mich. – clickmobility.it

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