Il Garante interviene sull'utilizzo sistema satellitare di localizzazione basato sulla tecnologia Gps

ROMA. GARANTE PRIVACY: SI' AI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE E SICUREZZA DEI PASSEGGERI, MA CON PRECISE GARANZIE

ROMA. GARANTE PRIVACY: SI' AI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE E SICUREZZA DEI PASSEGGERI, MA CON PRECISE GARANZIE

La società di trasporto pubblico potrà trattare i dati solo nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e con il previo accordo sindacale o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro

Per garantire la sicurezza dei passeggeri e L'efficienza del servizio una società di trasporto pubblico può utilizzare sistemi di localizzazione e di registrazione di "eventi di guida", purché vengano rispettate rigorosamente le norme a tutela del lavoratore. È quanto stabilito dal Garante riguardo ad un sistema satellitare di localizzazione basato sulla tecnologia Gps sottoposto a verifica preliminare da parte una società. La società di trasporto pubblico potrà  trattare i dati solo nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e con il previo accordo sindacale o con L'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

L'esame preventivo delL'Autorità, relatore Mauro Paissan, si è reso necessario perché il sistema prevede anche il riconoscimento, attraverso un codice identificativo cifrato, del conducente del veicolo. Tutti i dati ricavati dal sistema di localizzazione possono essere associati, direttamente o anche in un secondo tempo, al conducente e costituiscono un dato personale che deve essere tutelato.

Nel dettaglio il sistema, che sarà gestito tecnicamente da un fornitore esterno, dispone, oltre che di un localizzatore Gps, anche di ulteriori dispositivi che determinano stile e condotta di guida del conducente (pressione sui freni, velocità e anche altri parametri rilevati in occasione di sinistri attraverso una apparecchiatura tipo scatola nera installata su ciascun veicolo).

Alcuni dati (trattati come valore medio complessivo e non basati su singoli lavoratori) verrebbero utilizzati esclusivamente per monitorare il rispetto del codice della strada da parte degli autisti ed eventualmente per trattamenti economici premianti nei confronti dei conducenti che garantiscano una guida qualitativamente migliore degli altri.

Anche L'acquisizione di elementi volti alla ricostruzione di un sinistro (attraverso il cosiddetto "black box") è stata ritenuta lecita dL'Autorità, potendo incrementare gli standard di sicurezza nella circolazione dei veicoli e agevolando L'accertamento delle cause di eventuali sinistri.

I dati raccolti dovrebbero confluire in un database gestito sempre dal fornitore del servizio e fruibile dL'azienda grazie ad un portale (compreso anch'esso nel progetto) al quale si accederà solamente attraverso L'utilizzo di un sistema identificativo comprensivo di UserId e password.

Poiché il sistema può tuttavia determinare un controllo a distanza dei lavoratori, ancorché giustificato da esigenze organizzative e produttive della società, dovranno essere rispettate le garanzie procedurali previste (accordo sindacale o autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha stabilito, inoltre, che siano fornite agli interessati informazioni dettagliate sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema e che L'accesso ai dati dovrà essere consentito ai soli incaricati della società. L'Autorità ha sottolineato, infine, che le informazioni ricavate da tale sistema di localizzazione potranno essere utilizzate a fini di sicurezza  e miglioramento del servizio e conservate per il tempo necessario a perseguire tale finalità.Manu Mich. – clickmobility.it

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