Una sentenza che riforma integralmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tar Puglia Sezione III n. 362/2007, e annulla gli atti relativi all'affidamento diretto disposti dal Comune di Bari e impugnati dall'AnavIl Collegio non ritiene dubitabile che rientri tra gli interessi esponenziali della categoria rappresentata da ANAV il rispetto delle regole di derivazione comunitaria in materia di concorrenza
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delL'Anav avverso L'affidamento senza gara del servizio di trasporto pubblico locale effettuato dal Comune di Bari in favore della società partecipata A.M.T.A.B. S.p.a..
Si tratta della sentenza n. 591, regolarmente depositata dal Consiglio di Stato, nella quale L'organo dI Stato recepisce i principi che L'Anav ha da sempre sostenuto in materia di affidamento in house del servizio di trasporto pubblico urbano locale.
Una sentenza che riforma integralmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tar Puglia Sezione III n. 362/2007, e annulla gli atti relativi L'affidamento diretto disposti dal Comune di Bari e impugnati dL'Anav.
Il Collegio non ritiene dubitabile – si legge nella sentenza – che rientri tra gli interessi esponenziali della categoria rappresentata da ANAV il rispetto delle regole di derivazione comunitaria in materia di concorrenza.
Nel merito, l’appello è fondato, sostiene il Consiglio di Stato nel secondo punto.
L'organo ha dichiarato illegittimo L'affidamento diretto effettuato dal Comune di Bari in favore della A.M.T.A.B. S.p.A. per carenza dei requisiti di legittimità delL' affidamento in house elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, in particolare per carenza del requisito del cosiddetto controllo analogo che, secondo quanto affermato dai giudici, comporta che "la proprietà pubblica della totalità del capitale sociale non solo deve permanere per tutta la durata del rapporto ma deve essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità delle azioni posto ad opera dello statuto".
Il Consiglio di Stato, entrando nel merito, ha ritenuto insussistente tale garanzia giacché lo statuto societario delL' A.M.T.A.B. "prevedeva espressamente che potessero entrare a far parte della società anche imprese singole o società di capitali, pure private, con partecipazione fino al 49% del capitale sociale (rilevando pure che, se è vero che, al momento dell’affidamento di cui si discuteva, non era intervenuta alcuna cessione di capitale a favore di soggetti terzi, ciò non toglieva che elemento discriminante fosse rappresentato dal fatto stesso della cedibilità, ancorché solo minoritaria, di parte del capitale sociale a beneficio di soggetti privati)".
Secondo L'organo di Stato lo statuto delL'A.M.T.A.B. "non garantisce, infatti, in via certa e permanente l’incedibilità a privati delle azioni, dal momento che all art. 7 prevede che “Le azioni sono nominative ed indivisibili, e conferiscono ai loro possessori, pubblici e privati, uguali diritti…”, mentre L' art 7 bis stabilisce che “La circolazione delle azioni è regolata dagli art. 2355 e ssgg codice civile”. Né appare priva di rilievo la circostanza che la volontà di far corso alla privatizzazione della stessa società (originariamente deliberata dalla Giunta municipale) sia stata formalmente revocata solo il 15 gennaio 2007, vale a dire anni dopo l’affidamento del servizio e comunque in corso di causa".
sentenza n. 591 …Manu Mich. – clickmobility.it

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