La sesta sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado presentato dalla TepLa Tep era stata sanzionata, insieme ad altre 14 società, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per intese restrittive della concorrenza
La sesta sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado presentato dalla Tep contro L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Depositando mercoledì scorso il dispositivo di sentenza il Consiglio di Stato accoglie appieno le tesi della Tep.
Come ricordiamo la Tep era parte integrante delle 15 società sanzionate dL'Antitrust per intese restrittive della concorrenza finalizzate a concertare la partecipazione alle gare per L'affidamento del servizio
Secondo L'Autorità gli operatori avevano "costituito macro-aggregazioni a valenza nazionale, per partecipare in modo coordinato alle gare".
L’istruttoria delL'Autorità aveva preso il via nel novembre del 2005 per accertare l’esistenza di intese lesive della concorrenza relativamente alla gara per i servizi aggiuntivi nel Comune di Roma (circa il 20% del trasporto pubblico del Comune di Roma) ed alla luce dei risultati ispettivi il procedimento era stato progressivamente esteso ad ulteriori possibili accordi tra numerosi operatori del settore.
La sanzione da 10 milioni di euro aveva pesato per 270.000,00 euro anche sulle casse di Tep, multata per la partecipazione, in associazione temporanea d’impresa con altre aziende, alle gare di Mantova e La Spezia. A seguito della vicenda, l’azienda di Parma, aveva presentato ricorso al TAR e, successivamente, al Consiglio di Stato. In entrambi i gradi di giudizio Tep aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, risultata molto più evidente rispetto a quella delle altre aziende di trasporto pubblico fatte oggetto d’indagine da parte dell’Autorità Garante. Le tesi dell’azienda, assistita dal legale Renzo Rossolini, sono state pienamente accolte dal Consiglio di Stato che ha annullato solo la sanzione a carico di Tep, mantenendo invece quelle comminate alle altre aziende di trasporto locale coinvolte nel procedimento.
La sentenza del Consiglio di Stato, oltre a confermare la legittimità dell’operato dell’azienda di trasporto di Parma, sancisce per Tep il diritto ad avviare la procedura di recupero dell’importo della sanzione pagata.
Dispositivo di sentenza…Manu Mich. – clickmobility.it

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