Malena: “La decisione censura la sentenza del Tar Salerno che negava ogni riconoscimento sul presupposto che non fosse stata formulata domanda di soppressione degli obblighi (art. 4 Reg.to Ce 1191/69). Il Giudice d'appello ha, invece, ritenuto che per il riconoscimento dei predetti oneri non occorra la domanda di soppressione”
La V Sezione del Consiglio di Stato si pronuncia ancora una volta a favore del riconoscimento degli oneri di servizio pubblico con la sentenza n. 4683/2009 resa nel giudizio proposto dalla CSTP con L'intervento di Asstra, patrocinata dallo studio Massimo Malena & Associati.
"La decisione censura la sentenza del Tar Salerno che negava ogni riconoscimento sul presupposto che non fosse stata formulata domanda di soppressione degli obblighi (art. 4 Reg.to Ce 1191/69) – spiega L'avvocato Massimo Malena -. Confermando i precedenti della Sezione il Giudice d'appello ha, invece, ritenuto che per il riconoscimento dei predetti oneri non occorra la domanda di soppressione. La domanda de qua sarebbe necessaria soltanto per gli obblighi per i quali la soppressione è prevista come regola generale e non anche per quelli mantenuti e imposti dopo L'entrata in vigore del predetto Regolamento come quelli relativi al servizio di trasporto pubblico locale.
Il Regolamento Ce ha lasciato liberi gli Stati di prevedere la soppressione anche per questa tipologia di servizi ma lo Stato italiano non soltanto non si è avvalso di tale facoltà ma ha addirittura stabilito con L. 59/97 e con D.lgs. 422/97 che i contratti pubblici devono prevedere L'obbligo della compensazione degli oneri di servizio pubblico, rendendo superflua qualsivoglia domanda di soppressione. A conferma della sentenza n. 5043/06 la Sezione ha, dunque, ritenuto che debbano essere riconosciuti alle Aziende gli effettivi costi sostenuti per il servizio ai sensi degli artt. 6, 10 e 11 del Reg.to Ce 1191/69.
La decisone ha, così, accertato il diritto della ricorrente alla compensazione assegnando L'amministrazione 90 giorni per la quantificazione delle somme dovute". Manu Mich. – clickmobility.it

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