Separazioni societarie

Milano. L'Antitrust contesta L'Atm la mancata comunicazione della separazione societaria

Milano. L'Antitrust contesta L'Atm la mancata comunicazione della separazione societaria

l'Autorità rileva che la costituzione di ATM servizi, società separata, non le è stata comunicata in violazione dell'articolo 8 della legge n. 287/90. Deliberato l'avvio del “procedimento per l'eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi all'articolo 8 della legge n. 287/90”

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato contesta L'A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. la violazione delL'articolo 8, della legge n. 287/90, "per non aver adempiuto all’obbligo di comunicazione preventiva della separazione societaria relativamente all’attività di noleggio di autobus con conducente svolta direttamente sia prima sia dopo la costituzione della società ATM Servizi S.p.A.".

Una scelta quella delL'Antitrust che nasce dL'osservanza, in particolare, delL'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, ai sensi del quale "le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l’adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate".
Ma non solo. L'attenzione infatti ricade anche sul comma 2-ter, delL'articolo 8 della legge n. 287/90, per il quale "la costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità" e sul comma 2-sexies, della medesima legge, ai sensi del quale "in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro"

Dopo una serie di considerazioni L'Antitrust ha deliberato di contestare, come vediamo nel dettaglio:  
a) alla società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., che ha proceduto nel settembre 2006 alla separazione societaria per lo svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente, la violazione delL'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, per non aver operato tale separazione almeno a far data dal settembre 2005, quando cioè è stata costituita l’ATI Milano Turismo Mobilità;
b) alla società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. la violazione delL'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto all’obbligo di comunicazione preventiva della separazione societaria relativamente all’attività di noleggio di autobus con conducente svolta direttamente sia prima sia dopo la costituzione della società ATM Servizi S.p.A.;
c) L'avvio del procedimento per L'eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi L'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, nei confronti della società A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi S.p.A..

il provvedimento …Manu Mich. – clickmobility.it

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