Il collegio giudicante, aderendo alla tesi sospinta in ricorso, ha statuito che non sussistono nei confronti dell'azienda di trasporto i requisiti che ne legittimerebbero l'esclusione dal beneficio del cuneo fiscale: concessione traslativa e tariffa remuneratoria
Con la sentenza n. 131/2011, la Commissione Tributaria provinciale di Venezia, ha accolto il ricorso con cui lo studio MM & Associati, su mandato Actv, ha impugnato il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso delle mancate deduzioni Irap. Il collegio giudicante, aderendo alla tesi sospinta in ricorso, ha statuito che non sussistono nei confronti dell'azienda di trasporto i requisiti che ne legittimerebbero l'esclusione dal beneficio del cuneo fiscale: concessione traslativa e tariffa remuneratoria. In particolare, è riconosciuto che il contratto di servizio è un vero e proprio appalto di servizi che obbliga l'azienda di trasporto ad espletare il servizio con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio. La tariffa applicata all'utenza – rileva altresì la Commissione – è tutt'altro che remuneratoria perché imposta dall'amministrazione a prezzo politico, da ciò conseguendo l'impossibilità per il vettore di modificarla in aumento e raggiungere l'equilibrio finanziario.

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