La sentenza sottolinea che dato il rilievo della delibera n. 512 del 2011, recante diminuzione dei finanziamenti erogati dalla Regione da destinare alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di tpl, doveva essere adottata a seguito convocazione delle «conferenze di servizi»
Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso presentato da ATV e da altre 8 aziende oltre che da Comune e Provincia di Verona, contro la delibera regionale n. 512/2011 che aveva ridotto di 14 milioni il fondo destinato al trasporto pubblico, costringendo gli operatori locali a tagliare servizi e ad aumentare le tariffe, con i conseguenti disagi per milioni di utenti dei mezzi pubblici.
A presentare ricorso accanto al Comune di Verona, si sono schierati A.C.T.V. s.p.a., ANAV Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – quest’ultima unitamente a Actt S.p.a., Atm S.p.a., Ctm S.p.a., Aps Holding S.p.a., Atvo S.p.a., Atv Srl, Aim Mobilità Srl, Ftv S.p.a., Busitalia – Sita Nord Srl (Già Fs Trasporti Su Gomma S.p.a., già Sita S.p.a.).
La sentenza del Tar, di ieri pomeriggio, sottolinea che la Regione, prima di diminuire i trasferimenti, avrebbe dovuto prima convocare la conferenza di servizio gli enti locali e delle aziende e dei vari soggetti istituzionali. La Regione avrebbe operato una "riduzione dei finanziamenti destinati alla copertura dei servizi minimi di trasporto, così incidendo sul “livello dei servizi minimi”, in difetto della necessaria previa convocazione della conferenza di servizi, in violazione dell’ art. 16 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), nonché dell’art. 20 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale)".
"Conseguentemente, i ricorrenti lamentano di essersi trovati nella condizione di dover far fronte alla stessa quantità di servizi nonostante una diminuzione delle risorse regionali di oltre il 10% rispetto a quelle stanziate per l’esercizio precedente.
In secondo luogo, la Regione avrebbe illegittimamente disposto detta riduzione in violazione, altresì, degli artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 422 del 1997, nonché degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. n. 25 del 1998, poiché avrebbe provveduto nel senso suddetto senza previamente aver attivato e concluso il procedimento previsto per la modifica del piano regionale del trasporto pubblico locale il quale, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del suddetto d.lgs., deve essere approvato «sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori".
"In terzo luogo, i provvedimenti impugnati risulterebbero viziati da eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e insufficienza di motivazione, poiché la citata delibera n. 512, attraverso la riduzione delle risorse destinate al servizio pubblico di trasporto, avrebbe in realtà apportato una modifica «mascherata» dei servizi minimi essenziali, senza seguire i procedimenti prescritti e, dunque, senza assumersi la responsabilità politica del taglio ai servizi così operato".
"L’assegnazione disposta dalla deliberazione de qua non chiarirebbe, inoltre, se «la decurtazione dei fondi» vada «in concreto ad incidere sul totale dei chilometri finanziabili (…) o sull’entità del contributo per chilometro», così da non consentire all’ente affidante di comprendere «la portata del taglio operato», in violazione dell’art. 32 della L.R. n. 25 del 1998 – si legge ancora nel provvedimento del Tar -".
"La Provincia di Verona ha impugnato altresì, con ricorso per motivi aggiunti, la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2208 in data 20 dicembre 2011 avente ad oggetto: «Riparto, assegnazione ed impegno dei maggiori finanziamenti allocati dalla legge Regionale di assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, n. 28 del 2.12.2011 nel capitolo 045770 denominato “Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari – artt. 20, 32 L.R. 30.10.1998, n. 25”», con la quale la Regione ha provveduto a ripartire, «a favore di singoli enti affidanti il servizio di trasporto pubblico locale e delle singole aziende di trasporto», i finanziamenti resi disponibili dall’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011".
"Alla luce delle considerazioni che precedono, la delibera n. 512 del 2011, recando una diminuzione dei finanziamenti erogati dalla Regione da destinare, per il periodo aprile-dicembre 2011, alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nonché degli oneri per i rinnovi contrattuali, doveva essere adottata a seguito di previa convocazione delle necessarie «conferenze di servizi» finalizzate al raggiungimento dell’intesa tra i soggetti istituzionali indicati dall’ordinamento per la ridefinizione del nuovo livello di servizi minimi da garantire tenuto conto della riduzione delle risorse disponibili".
La Regione può ora ricorrere al Consiglio di Stato e in caso di vittoria il provvedimento del Tar verrebbe cancellato.