La settimana scorsa è stato sottoscritto l’accordo sulla costituzione delle Rappresentanze sindacali in NTV. Le RSU congiuntamente alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo, sono titolari della contrattazione aziendale e possono, di conseguenza, sottoscrivere accordi validi a tutti gli effetti
L’Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e per l'elezione dei rappresentanti sindacali per la sicurezza in NTV prevede un periodo transitorio per dare modo di organizzare e strutturare adeguatamente il sistema relazionale in azienda. Nella fase transitoria saranno nominate le RSA che saranno sostituite automaticamente non appena che le RSU saranno elette. La transizione durerà al massimo sino al 30 giugno 2014. Entro tale data, quindi, si procederà inderogabilmente alle elezioni delle RSU e degli RLS. Con l’accordo sono state disciplinate le modalità di costituzione, di elezione, di funzionamento delle Rappresentanze di base e sono stati quantificati i permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato. Alle RSU/RSA sono state riconosciute tutte le protezioni e le tutele previste dalla Legge 300/70, lo Statuto dei lavoratori. La RSU/RSA è stata suddivisa nei seguenti collegi elettorali: DT Nord (Milano, Torino, Padova/Venezia, Bologna); DT Centro Sud (Roma, Firenze, Napoli/Salerno); Sede Centrale Roma. Sono stati sottoscritti, contestualmente, il Regolamento Elettorale e il Regolamento di Funzionamento delle RSU, documenti in linea con quanto stabilito dagli accordi interconfederali in materia di Rappresentanza sindacale. Sono stati chiariti alcuni aspetti relazionali relativi all’art. 1 dell’allegato “2A” dal CA di NTV. A tale riguardo sono state ben specificate le materie oggetto del confronto sindacale aziendale sia sotto il profilo dell’informazione sia per quanto riguarda la contrattazione. Le materie di contrattazione aziendale di cui sono titolari le RSU/RSA congiuntamente alle Segreterie Regionali competenti per territorio sono: l’organizzazione del lavoro; variazioni organizzative e produttive; turni di lavoro; il premio di risultato. Le modalità della procedura negoziale sono quelle previste dall’art. 2 dell’allegato “2A” del CA di NTV. In estrema sintesi, entro 5 giorni dalla richiesta di apertura del confronto si deve individuare una data per avviare il medesimo confronto che può essere effettuato non oltre i 5 giorni successivi rispetto a quelli consentiti per l’individuazione della data dell’incontro sindacale. Quindi il periodo massimo dall’apertura del confronto non può eccedere complessivamente i 10 giorni dalla richiesta inviata da una delle parti. Le Segreterie Nazionali hanno redatto un comunicato unitario.