Per Antitrust e Autorità per i Trasporti la Provincia avrebbe dovuto avviare le procedure per mettere a gara il servizio di Trasporto pubblico locale.
Con una nota diffusa in queste ore l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in merito alla procedura adottata dalla Provincia per affidare il Tpl alla Riviera Trasporti, ha evidenziato “diversi profili di criticità concorrenziale derivanti dai provvedimenti de qua che, oltre a prorogare illegittimamente il contratto di servizio in essere, contemplano altresì la scelta del futuro affidamento in house del servizio”.
Nella fattispecie l’Autority ha contestato il “contenuto della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 17/06/2024, del decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 84 del 25/06/2024 e della Determina Dirigenziale n. 893 del 26/06/2024″, con i quali la Provincia ha prorogato, da ultimo, per 12 mesi, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, il contratto di servizio sottoscritto con la società Riviera Trasporti S.p.A., relativo all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), “nonostante una gestione ventennale inefficiente e critica finanziariamente”.
Una decisione, quella presa dal Consiglio Provinciale, che l’Autorità ha definito: “assunta in spregio alla normativa frattanto intervenuta di cui al d.lgs. n. 201/2022, che impone tra l’altro di tener conto dei risultati conseguiti nella pregressa medesima gestione” e che avrebbe invece dovuto indurre, anche in presenza di un concordato, all’apertuta al mercato a ad affidare i servizi “tramite gara o attraverso le altre modalità consentite, purché idonee a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività”.
Una bocciatura netta a cui si è associata la presa di posizione dell’Autority per i trasporti che sull’affidamento in house ha contestato la decisione di proseguire con l’attuale modello di gestione in house nonostante le significative criticità gestionali, operative e finanziarie palesate nel tempo non solo attribuibili a inefficienze operative/gestionali aziendali, ma anche “da fatti riconducibili alla responsabilità della Provincia e degli altri soci pubblici di natura economico-finanziaria (e.g. mancato adeguamento compensazioni) e programmatoria (mancata verifica periodica dell’efficienza/efficacia del servizio e conseguente razionalizzazione dell’offerta).