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TAR Veneto, Sharing mobility: i servizi di sharing mobility sono sottratti dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

TAR Veneto, Sharing mobility: i servizi di sharing mobility sono sottratti dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

I giudici amministrativi del Veneto stabiliscono che i servizi di sharing mobility sono servizi svolti nel libero mercato e non servizi pubblici e che pertanto sono sottratti all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Con la sentenza n. 345/2026, pubblicata in data 6 febbraio 2026, il TAR del Veneto ha rigettato il ricorso promosso da Rodemovi S.p.A. per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Padova aveva individuato Emtransit S.r.l. (DOTT), quale operatore economico idoneo a svolgere il servizio di sharing mobility – bike sharing e monopattini elettrici – nel territorio comunale e in alcuni Comuni del circondario.

La sentenza, di particolare interesse per gli operatori del settore, conferma che – al di fuori delle ipotesi in cui le amministrazioni locali decidano di autovincolarsi all’applicazione di norme mutuate dal Codice dei Contratti Pubblici – le procedure comparative come quella oggetto di giudizio “non comportano un obbligo per l’amministrazione di verificare la congruità, la sostenibilità o la redditività dell’offerta” presentata dai partecipanti, diversamente da quanto previsto per le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal Codice.

Il TAR ha ribadito come i servizi di sharing mobility costituiscano “servizi svolti nel libero mercato e non servizi pubblici”, risultando pertanto sottratti all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, ferma restando la facoltà per l’amministrazione di autovincolarsi a singole disposizioni dello stesso.

Ne consegue che l’amministrazione non è tenuta a svolgere valutazioni di tipo economico-imprenditoriale sull’offerta – che può quindi essere anche particolarmente concorrenziale – ma limitandosi a verificare il rispetto dei principi di “imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”, cui ogni procedura selettiva è comunque tenuta a conformarsi.

La decisione trova fondamento anche nell’art. 1, comma 75-ter, della Legge Finanziaria 2020, che disciplina l’attivazione dei servizi di noleggio dei monopattini elettrici, demandando alle Giunte comunali la regolazione del servizio con riferimento, tra l’altro, al numero di licenze e dispositivi, agli obblighi assicurativi, alle modalità di sosta e alle eventuali limitazioni alla circolazione in specifiche aree urbane.

Secondo il TAR, l’esclusivo interesse dell’amministrazione è infatti quello di disciplinare lo svolgimento del servizio al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, senza ingerirsi nelle scelte imprenditoriali degli operatori economici.

 

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