Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l´integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (AS 1753)

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l´integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (AS 1753) Approvata il 14 maggio 2003 Articolo 41All´articolo 113

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l´integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (AS 1753)

Approvata il 14 maggio 2003

Articolo 41
All´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «di rilevanza industriale»;
b)  al comma 4, lettera a), le parole «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico»; e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano.»;
c)  al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la normativa di settore, ovvero in concessione a terzi, secondo le linee di indirizzo emanate dai Ministri e dagli altri soggetti competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche»;
d)  al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.»;
e)  al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica»;
f)   al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile»;
g)  dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell´attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall´evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell´ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano».

Articolo 42
All´articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, alinea, le parole «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;
b)   al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l´ente o gli enti pubblici che la controllano»;
a)   il comma 4 è abrogato.

Articolo 43
All´articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti parole: ´al termine dell´affidamento´.

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