Roma. In vigore dal 15 agosto la nuova legge regionale che disciplina il trasporto pubblico locale

Roma. In vigore dal 15 agosto la nuova legge regionale che disciplina il trasporto pubblico locale

La legge 16 del 2003, pubblicata a fine luglio, prevede  multe salate per i ´portoghesi´ e servizio gratis per le forze dell´ordine in servizioNuovi punti anche in fatto di affidamento

La legge 16 del 2003, pubblicata a fine luglio, prevede  multe salate per i ´portoghesi´ e servizio gratis per le forze dell´ordine in servizio
Nuovi punti anche in fatto di affidamento del servizio di trasporto pubblico

Con il 15 agosto entra in servizio la nuova legge regionale, la 16 del 2003, sulla disciplina del trasporto pubblico locale.

Fra le novità: mezzi gratuiti per tutti gli appartenenti alla forze dell´ordine in servizio e multe salatissime per chi viaggia senza biglietto in regola.

Fra le disposizioni transitorie e finali riveste particolare importanza il pacchetto relativo all´affidamento del servizio di trasporto pubblico, nel dettaglio i seguenti punti:

12. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico di cui all´articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. 30/1998, attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenze superiori ad un milione di chilometri annui, possono prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell´articolo 18, comma 3bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni).

13. Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all´articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, con percorrenze inferiori ad un milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano nei confronti degli enti affidanti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano approvato i bandi di gara ed i relativi capitolati per l´affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

15. Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995 , n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusivi), nonché dall´articolo 19 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge. I termini di scadenza successivi al 31 dicembre 2006 stabiliti dai contratti di servizio restano invariati.

16. Gli affidamenti dei servizi di trasporto di cui all´articolo 8 del d.lgs. 422/1998 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006.

17. Le disposizioni ed i termini di cui al comma 1 dell´articolo 2 della l.r. 35/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2006.

Per motivi di servizio gli appartenenti alle forze dell´ordine e della sicurezza pubblica ? gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all´Arma dei carabinieri, alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale e alle altre forze di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica ? viaggeranno gratis. In tal modo la Regione Lazio ha voluto concedere il medesimo trattamento a tutte le forze dell´ordine estendendo la gratuità del trasporto sulle linee regionali su gomma e su ferro anche a quelle particolari categorie che ne erano escluse, come ad esempio l´Arma dei Carabinieri.

Un´altra novità riguarda le multe: chi verrà sorpreso a viaggiare senza adeguato titolo di viaggio convalidato, sarà multato per una cifra compresa fra i 100 e i 500 euro.

Manuela Michelini – clickmobility.it

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