Tramite ´l´Accordo Strategico, sono state stabilite in modo dettagliato le regole relative all´utilizzo di SAF da parte degli azionisti ai fini della partecipazione alle gare nel settore del TPL nella
Tramite ´l´Accordo Strategico, sono state stabilite in modo dettagliato le regole relative all´utilizzo di SAF da parte degli azionisti ai fini della partecipazione alle gare nel settore del TPL nella Regione Friuli-Venezia´ si legge nella delibera
Nessun provvedimento ostativo per l´acquisizione della Saf. A deciderlo è l´Autorità garante della concorrenza e del mercato che passa al vaglio l´operazione deliberando che ´non vi è luogo a provvedere in relazione alla fattispecie concentrativa´.
L´Antitrust rivede nel dettaglio la qualificazione dell´operazione ´ritenendo´ che Saf ´sarà soggetta al controllo congiunto di SAB, NET, Friulia, FriulAdria, ATAP, APT e della Provincia di Gorizia. Tale operazione, quindi, comporta la costituzione di un´impresa comune.
Sebbene Saf sia dotata di una propria struttura organizzativa, in quanto impresa già operante nel servizio di Tpl nella Provincia di Udine, poiché verrà utilizzata al fine di coordinare e disciplinare la partecipazione delle imprese madri alle gare per l´aggiudicazione del servizio di Tpl, essa non può qualificarsi come entità economica autonoma.
Inoltre, tramite l´Accordo Strategico, sono state stabilite in modo dettagliato le regole relative all´utilizzo di Saf da parte degli azionisti ai fini della partecipazione alle gare nel settore del Tpl nella Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, nella Provincia di Udine. Pertanto, Saf costituirà il veicolo mediante il quale si realizzerà tale coordinamento. Al riguardo rileva osservare come nell´aggiudicazione dei servizi di TPL la procedura concorsuale rappresenti l´unico momento in cui può esplicarsi il confronto concorrenziale tra imprese´.
Alla luce di quanto emerso l´Autorità, pertanto, ritiene ´che l´operazione comunicata sia idonea al coordinamento del comportamento economico delle imprese madri, in particolare SAB, ATAP e APT, (Dette imprese continueranno infatti ad operare nel servizio di TPL e in particolare ATAP e APT continueranno ad essere attive su tratte geograficamente contigue) nonché tra queste ultime e SAF, con riguardo alla partecipazione delle stesse alle gare per l´assegnazione delle concessioni´.
L´acquisizione ´integrando una fattispecie in cui prevalgono aspetti di natura cooperativa, ai sensi dell´articolo 5, comma 3, della legge n. 287/90, che l´Autorità si riserva di valutare ai sensi dell´articolo 2 della medesima legge, non costituisce una concentrazione ai sensi dell´articolo 5, comma 1, della citata legge n. 287/90´.
Provvedimento n. 12873
Dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato
Manuela Michelini – clickmobility.it
(23-02-2004)