DEFINIZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO 2002/2003 DEL COMPARTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Accordo siglato il 20 dicembre 2003 da Ministero, Organizzazioni Sindacali e Autonomie localiMinistero del Lavoro e delle Politiche SocialiDIREZIONE GENERALE
DEFINIZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO 2002/2003 DEL COMPARTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Accordo siglato il 20 dicembre 2003 da Ministero, Organizzazioni Sindacali e Autonomie locali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO ? DIVISIONE VIII
Il giorno 20 dicembre 2003 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la mediazione del Sottosegretario di Stato Maurizio Sacconi assistito dal Direttore Generale dott. Paolo Onelli e dalla dott.ssa Erminia Viggiani ed alla presenza dell´Assessore alla Regione Lazio Donato Robilotta e dell´Assessore ai trasporti del Comune di Roma Mario Di Carlo si sono incontrati per l´esame delle problematiche connesse al rinnovo del secondo biennio economico del CCNLL Autoferrotranviari ASSTRA e ANAV E le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL E UILT-TRASPORTI
Premessa
Considerato
1. che il Governo ha accolto la richiesta delle Regioni ? alle quali compete la materia del T.P.L. ? di vara
2. re un provvedimento volto a sostenere il risanamento e lo sviluppo delle imprese del settore operanti nelle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto Speciale, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mediante lo strumento dell´accisa sulla benzina.
3. che Regioni ed Autonomie Locali si sono impegnate a coprire direttamente ? attraverso il contratto di servizio o i rapporti di concessione – una parte della somma ´una tantum´ di cui all´art.1 del presente accordo nella misura di euro 170,00
Ritenuto
che la predetta premessa è parte integrante della presente ipotesi di accordo,
Le parti, come sopra rappresentate, a definizione del secondo biennio economico 2002/2003, sottoscrivono, nell´ambito delle risorse di cui alla premessa, la seguente ipotesi di accordo per il biennio 2002-2003.
Articolo 1
Per il periodo 1° gennaio 2002 ? 30 novembre 2003, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 970,00 riferita al parametro 175 della vigente scala parametrale, da erogare in tre tranches, di eguale importo, ai dipendenti in forza alla data della presente ipotesi di accordo con le retribuzioni dei mesi di febbraio, maggio e settembre 2004. Tale importo è comprensivo dell´indennità di vacanza contrattuale già erogata e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerato mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L´importo medesimo, che verrà riproporzionato nei casi di prestazione di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell´incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR.
Articolo 2
Con la retribuzione del mese di dicembre 2003 il valore della retribuzione tabellare riferita al parametro 175 della scala parametrale è incrementato di euro 81,00 lordi mensili che saranno erogati nel mese di febbraio 2004. Pertanto dal mese di novembre 2003 cessa di essere erogata la indennità di vacanza contrattuale.
Per effetto degli aumenti della retribuzione tabellare di cui al primo comma, i quali esauriscono gli incrementi retributivi relativi al biennio 2002-2003, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: lavoro straordinario, festivo, notturno indennità di trasferta e di diaria ridotta di cui agli articolo 20/A e 21/A del c.c.n.l. 23 luglio 1976, T.F.R. Ogni altro compenso eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Gli importi di cui all´art.1 e al presente art.2 sono riparametrati secondo la vigente scala parametrale (100-250).
Articolo 3
Le parti convengono sulla necessità di riprendere l´esame delle prospettive del trasporto pubblico locale con il Governo, le Regioni e delle Autonomie Locali in funzione degli obbiettivi di risanamento e sviluppo del settore.
Considerata la persistente situazione critica del settore, le parti convengono di promuovere la diffusa applicazione delle norme contrattuali volte ad incrementare l´efficienza e la produttività delle imprese del settore. Le parti confermano altresì l´impegno allo svolgimento di corrette relazioni industriali utili a prevenire il conflitto e a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.
Le parti si impegnano ad avviare un monitoraggio preliminare al prossimo contratto collettivo riferito ai percorsi formativi dei lavoratori di più recente assunzione.
CLAUSOLA DI RISERVA
Le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai propri organi statutari i quali dovranno sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2003.
Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
´Proroga di termini previsti da disposizioni legislative´
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003
Art. 23.
Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale e´ autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell´anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L´efficacia delle disposizioni di cui all´articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e´ differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e´ autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l´anno 2004.
3. All´onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l´anno 2004 e a euro 337.500.000 annui a decorrere dall´anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all´aumento a euro 558,64 per mille litri dell´aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all´allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
RELAZIONE TECNICA
L´incremento dell´accisa sulla benzina da euro 541,84231 a euro 558,64, per mille litri, determina, sulla base dei consumi stimati per l´anno 2003, un maggiore gettito di accisa pari a 339,500 milioni di euro annui, come risulta dall´allegata scheda tecnica.
Per ogni litro l´incremento di accisa con arrotondamento a due cifre è pari a 1,68 centesimi di euro.
BENZINA
VARIAZIONE DEL GETTITO IN FUNZIONE DELLA VARIAZIONE DELL´ALIQUOTA DELL´ACCISA A CONSUMI STIMATI 2003
benzina (dati stimati 2003)
consumi stimati
20,212
miliardi di litri
accisa vigente
541,84231
?/1000 lt.
gettito stimato accisa
10.951,60
milioni di ?
La variazione a
558,64
?/1000 lt. di accise
vale
339,5
milioni di ? di gettito accisa
e
67,9
milioni di ? di gettito IVA
per un totale di
407,4
milioni di ? di gettito
la variazione di accisa è pari a
1,68
centesimi di ? per litro
nuova accisa
558,64
?/1000 lt.