Il documento approvato arriva a ´chiarimento e in sostituzione delle precedenti delibere´ La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali delibera in tema di procedimenti disciplinari nei confronti
Il documento approvato arriva a ´chiarimento e in sostituzione delle precedenti delibere´
La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali delibera in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che violano le disposizioni.
´Le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell´art.4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all´esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del ´comportamento delle parti´ ai sensi dell´art.13, comma 1, lett.i)´ – si legge nella delibera che arriva per fare chiarezza proprio a seguito d´un anno contrassegnato dai tanti scioperi del settore trasporti.
Ma vediamo nel dettaglio l´intero documento.
Delibera di indirizzo in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell´art. 4, comma 1, L. n. 146/1990 e successive modificazioni, in sostituzione della delibera n. 03/48 del 19 marzo 2003.
Delibera n. 04/292 del 22 aprile 2004
LA COMMISSIONE
RILEVATO che l´art. 13, lett. i) ultima parte, prevede tra le attribuzioni della Commissione la deliberazione delle sanzioni previste dall´art. 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell´art. 4, la prescrizione al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari ai lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione alle disposizioni dei commi 1 e 3 dell´art. 2 o che, richiesti dell´effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo, non prestino la propria consueta attività.
RITENUTO opportuno in via di interpretazione della disciplina ora richiamata determinare modalità di applicazione e determinazione delle sanzioni ai singoli lavoratori;
RITENUTO a tal fine di dover precisare i rapporti tra le deliberazioni in materia di questa Commissione e le correlate iniziative dei datori di lavoro
DELIBERA a chiarimento e in sostituzione delle precedenti delibere:
1) i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art.4, comma 1, legge cit. allorché ´si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell´articolo 2´ o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell´obbligo di preavviso, o dell´obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all´art.2, comma 1, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle ´misure´ previste nell´art.2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali ´misure´ sono espressamente richiamate sia nel comma 1 che nel comma 3 del citato art.2;
2) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell´art.4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all´esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del ´comportamento delle parti´ ai sensi dell´art.13, comma 1, lett.i), legge cit. nell´ipotesi in cui l´illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L´azienda può sollecitare alla Commissione l´apertura del procedimento di valutazione del comportamento e, nell´ipotesi in cui essa abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione.
In ogni caso l´azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;
3) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell´art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all´esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell´ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo ´il comportamento delle parti´ (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori.
Nell´ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l´apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell´art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro attenda l´esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l´azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;
4) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell´art.4, comma 1, legge cit., non sono condizionate all´indicazione preventiva di cui all´art. 13, lett. d);
5) il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
6) l´eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di
misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro);
7) la Commissione si riserva di verificare il puntuale adempimento della presente delibera di indirizzo da parte dei datori di lavoro;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica -, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet.
M. M. – clickmobility.it
(29-04-2004)