Potenza. Promulgata la legge numero 9 sul Tpl

Potenza. Promulgata la legge numero 9 sul Tpl

Previsto l´aggiornamento delle norme in materia di Tpl e l´avvio delle procedure di gara per l´affidamento dei servizi Con la sigla del presidente della Regione, Filippo Bubbico, è stata promulgata

Previsto l´aggiornamento delle norme in materia di Tpl e l´avvio delle procedure di gara per l´affidamento dei servizi

Con la sigla del presidente della Regione, Filippo Bubbico, è stata promulgata la nuova legge sul trasporto.
La legge regionale numero 9 prevede  l´aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale e l´avvio delle procedure di gara per l´affidamento dei servizi.
La nuova normativa garantisce che tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, compresi quelli rimasti ancora di competenza regionale, siano trasferiti alla competenza delle rispettive amministrazioni provinciali sulla base degli interessi prevalenti dell´utenza.
Le Province dovranno procedere all´espletamento delle gare per l´affidamento dei servizi in maniera coordinata ed integrata con i servizi già di loro competenza.

´Le amministrazioni provinciali e comunali – spiegano in Regione – dovranno inoltre avviare le procedure di gara per l´affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma di rispettiva competenza entro 90 giorni dall´entrata in vigore della legge e dalla definizione dei nuovi schemi generali di bando, capitolato e contratto di gara.
Dovranno inoltre essere stipulati contratti di servizio allo scopo di migliorare l´efficienza delle aziende e di garantire un adeguato flusso di investimenti.
La legge prevede inoltre che le gare per l´affidamento dei servizi di competenza regionale attualmente esercitate da Trenitalia e Fal dovranno essere avviate entro il 31.12.2005.
Fino a tale data i rapporti saranno regolati da contratti di servizio sulla base delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato´.

La Giunta regionale viene inoltre ´delegata alla revisione´ anche al fine di pervenire alla istituzione di un sistema tariffario integrato.
A partire dal 2005 l´autorizzazione di servizi ´straordinari´ per particolari e temporanee necessità di gruppi di lavoratori, di studenti o di turisti,  compresi i servizi balneari, può essere rilasciata dall´amministrazione provinciale competente, a condizione che non vi siano interferenze con i ´servizi minimi´, alle imprese in possesso dei requisiti per l´accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
La legge prevede infine che in caso di mancato o irregolare esercivo da parte degli Enti locali delle funzioni agli stessi conferiti, la Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo 60 giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell´Ente locale inadempiente.

Legge numero 9

Manuela Michelini – clickmobility.it
(25-05-2004)

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