Roma. Il Senato approva l´emendamento sostitutivo del disegno di legge n. 1753-B. Il Governo pone la questione della fiducia

Roma. Il Senato approva l´emendamento sostitutivo del disegno di legge n. 1753-B. Il Governo pone la questione della fiducia

Per il Tpl il maxidecreto ambientale potrebbe significare un ritorno al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Il Senato ha votato a favore del maxiemendamento 1.1000 sostitutivo dell´intero testo

Per il Tpl il maxidecreto ambientale potrebbe significare un ritorno al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

Il Senato ha votato a favore del maxiemendamento 1.1000 sostitutivo dell´intero testo del ddl n. 1753-B di delega per il riordino della legislazione in materia ambientale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
La delega è passata con 158 sì , 2 no e un astenuto.  Forti le critiche avanzate dall´opposizione, accanto ai dubbi sulla costituzionalità e la copertura finanziaria del provvedimento e alla protesta per una delega dai contenuti giudicati così ampi ed incerti da sottrarre completamente la politica ambientale al Parlamento per i prossimi anni. L´attenzione polemica degli intervenuti si è concentrata sui commi del maxiemendamento che introducono a regime la sanatoria di opere abusive realizzate all´interno delle aree paesaggisticamente vincolate e cancellano i reati commessi in tale ambito fino al 30 settembre 2004, previo pagamento di una sanzione pecuniaria.

Il provvedimento passerà ora all´esame della Camera.

Al  momento non sembrano esserci variazioni per i trasporti restando valido il passaggio che riporterterebbe il Tpl ad essere governato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Entrando nel merito…

EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

1.1000 (testo corretto)

48. All´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

´1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni´;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

´2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane´.

Manu Mich. – clickmobility.it
(15-10-2004)

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