TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Art. 1. (Finalità). 1. Scopo della presente legge è il conseguimento di un equilibrio di

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Art. 1. (Finalità). 1. Scopo della presente legge è il conseguimento di un equilibrio di mercato nel trasporto pubblico locale in grado di garantire eque condizioni di concorrenza all´atto dell´effettiva liberalizzazione del settore, nonché il perseguimento degli obiettivi di riforma previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dalle leggi regionali di attuazione, nonché la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l´omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro. 2. Le disposizioni delle presente legge integrano la disciplina prevista dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Le regioni provvedono all´adeguamento delle rispettive leggi regionali ai principi stabiliti dalla presente legge entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Art. 2. (Regime transitorio). 1. Il comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «3-bis. Tutti i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano eserciti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico nonché da società private, cooperative e consorzi sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tale periodo tali società provvedono: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell´informazione resa all´utenza e dell´accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale. 3-ter. Nel periodo previsto al comma 3-bis i servizi che sono affidati a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell´articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assegnati, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti privati fino al 40 per cento delle percorrenze esercitate. Nello stesso periodo, le regioni e gli enti locali provvedono alla razionalizzazione delle reti attraverso l´integrazione dei servizi su gomma e su ferro. A tal fine, entro sei mesi dall´entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad affidare mediante procedure concorrenziali quote di servizi su gomma non inferiori al 20 per cento dei servizi automobilistici». 2. Durante il periodo transitorio, che ha carattere inderogabile, di cui comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, come sostituito dal presente articolo, i servizi automobilistici urbani ed extraurbani, salvo quanto previsto al comma 3, continuano ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati, previa stipula di un nuovo contratto di servizio pubblico ai sensi dell´articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come da ultimo modificato dall´articolo 4 della presente legge, che assicuri l´equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all´articolo 17 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. 3. Le regioni possono disporre la proroga, per un massimo di ulteriori due anni, della durata del periodo transitorio di cui al comma 3-bis del decreto legislativo n. 422 del 1997, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia avvenuta la cessione di una quota non inferiore al 40 per cento del capitale sociale delle società ad esclusivo o prevalente capitale pubblico, mediante procedure ad evidenza pubblica, a società di capitali, anche corsortili, nonché a cooperative e consorzi, non partecipate dagli enti locali o dalle regioni. Art. 3. (Affidamento dei servizi). 1. Decorso il periodo di cui all´articolo 2, i servizi automobilistici urbani ed extraurbani sono affidati mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall´articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Art. 4. (Contratto di servizio). 1. All´articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L´esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, ai sensi dell´articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non inferiore a sei anni e non superiore a nove anni. L´esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguire anche attraverso l´integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.» b) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) l´indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all´impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro, che può consistere nel rilascio di apposita polizza assicurativa stipulata da gestore uscante a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato». 2. Il comma 4 dell´articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente: «4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione biennale con modalità determinate nel contratto stesso sulla base di parametri tecnico-economici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Comitato tecnico di gestione dell´accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con Trenitalia Spa e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano «. Art. 5. (Rapporto ricavi-costi). 1. Il rapporto ricavi-costi previsto dall´articolo 4, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall´articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere quale parametro di riferimento ai fini dell´attuazione dei servizi previsti dalla presente legge. Allo scopo di realizzare i massimi livelli di efficienza e di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale, tale rapporto è in ogni caso assunto dalle parti nei contratti di servizio pubblico come obiettivo tendenziale da perseguire in relazione alle condizioni del servizio stesso. 2. La differenza tra i valori dei ricavi effettivi e il limite tendenziale rientra tra le compensazioni economiche nei valori determinati nei singoli contratti di servizio. Art. 6. (Monitoraggio e controllo). 1. Il Comitato tecnico di gestione dell´accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con Trenitalia Spa svolge altresì, in collaborazione con le regioni, per il periodo transitorio di cui al comma 3-bis dell´articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, come sostituito dall´articolo 2 della presente legge, e al massimo fino al 2009, compiti di assistenza per la definizione dei parametri tecnico-economici ai fini della stesura di schemi tipo di bandi e di capitolati di gara per l´affidamento dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani. 2. Il Comitato di cui al comma 1 trasmette semestralmente al Parlamento una relazione sull´attività svolta ai sensi del comma 1. Art. 7. (Investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale). 1. Al fine di provvedere al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane, di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto e di dare attuazione a quanto previsto dall´articolo 27 della legge n. 166 del 2002 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per provvedere alla realizzazione di autostazioni, alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché all´acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall´anno 2005, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, entro tre mesi dall´entrata in vigore della presente legge. 2. Ai sensi dell´articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall´anno 2005 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell´ambito delle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. 3. All´onere derivante dall´attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall´anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell´ambito dell´unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell´economia e delle finanze per l´anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l´accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il Ministro dell´economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei contributi loro assegnati, ai sensi dei commi 1 e 2, utilizzando una quota per finanziare l´acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto dall´articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell´8 agosto 2003. 6. Per consentire la piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dai commi 5 e 6 dell´articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le regioni pongono in essere gli adempimenti occorrenti per l´utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi di tali disposizioni. Tali adempimenti devono consentire l´acquisto di nuovi autobus entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si prevede il pagamento delle quote annuali dei contributi spettanti ai sensi del precitato comma 5 della legge n. 194 del 1998. In caso di inadempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, sospende l´erogazione dei predetti contributi annuali e ridistribuisce tali annualità fra le altre regioni adempienti, provvedendo ad un nuovo calcolo delle percentuali di riparto sulla base di quelle adottate per il riparto dei contributi di cui al citato comma 5 dell´articolo 2 della legge n. 194 del 1998. Art. 8. (Mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale). 1. Una parte delle risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dell´articolo 10 della presente legge, può essere utilizzata, attraverso la costituzione di un apposito fondo, per attuare processi di mobilità del personale in esubero nelle aziende di trasporto pubblico locale verso amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private nell´ambito del territorio regionale. 2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per l´attuazione dei processi di mobilità previsti dal comma 1 del presente articolo, nonché per l´eventuale estensione degli ammortizzatori sociali al settore. Art. 9. (Omogeneità dei servizi ferroviari in concessione). 1. La disposizione di cui all´articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell´articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento dei servizi di trasporto e delle infrastrutture finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Art. 10. (Regime della proprietà delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa). 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le infrastrutture di cui al comma 1 di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al demanio del comune competente per territorio. 3. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificati dalla presente legge, possono affidare in concessione, per un periodo non superiore a trenta anni, la gestione dell´infrastruttura di cui al comma 1 e la gestione dei servizi metropolitani di trasporto rapido di massa sulla stessa eserciti a soggetti giuridici privati. La selezione del gestore concessionario è effettuata tramite procedure concorsuali adottando idonee forme di pubblicità. La gestione dell´infrastruttura, per l´intera durata della concessione, deve essere svolta con continuità, regolarità, efficienza, nel rispetto della non discriminazione dell´utenza e assicurando la rispondenza dell´infrastruttura alla normativa vigente in materia di sicurezza. 4. La gestione dell´infrastruttura di cui al comma 1 può essere altresì affidata dal comune competente per territorio ad una società dallo stesso partecipata, di cui sia proprietario di una quota del capitale sociale pari almeno alla maggioranza dello stesso, cui siano eventualmente attribuiti i compiti di gestione del patrimonio immobiliare o i compiti previsti dai comma 13 dell´articolo 113 del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di destinazione d´uso della stessa infrastruttura. Art. 11. (Utilizzo delle risorse finalizzate al risanamento e al potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). 1. In conformità alle procedure previste dall´articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e dall´articolo 11 della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono erogate alle regioni a statuto ordinario tutte le risorse stanziate per il risanamento e il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all´articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni. 2. A decorrere dalla data di stipula degli accordi di programma di cui all´articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo. Art. 12. (Attività di trasporto di passeggeri sulle acque marittime ed interne effettuato mediante noleggio di natanti con conducente). 1. L´attività di noleggio di natanti con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali all´uopo delegati, che accertano l´idoneità dei natanti al servizio, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione marittima ed interna e la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. 2. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni. 3. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, in regola con il contratto collettivo nazionale previsto per la tipologia di servizio prestato, devono essere in possesso dei titoli professionali, abilitazioni, certificazioni relativi al personale imbarcato preposto al servizio di trasporto passeggeri non di linea e devono essere iscritti nell´apposito ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalle vigenti normative. 4. Il Ministro dell´economia e delle finanze, d´intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale che le imprese esercenti il servizio di noleggio dei natanti con conducente devono compilare per ogni servizio di noleggio e conservare a bordo del natante ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto. 5. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 4 l´impresa contravventrice e´ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. 6. Per definire un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l´attività di noleggio di natanti con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l´attività di trasporto di passeggeri mediante noleggio di natanti con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l´elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni o dagli enti locali allo scopo delegati, con la specificazione del numero dei natanti in dotazione e con l´annotazione dei natanti acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell´aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di natanti con conducente aventi sede sul territorio italiano. 7. Al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni: a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse; b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell´autorizzazione. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai natanti iscritti nei Registri navi minori e galleggianti della navigazione marittima ed interna, abilitati al trasporto di passeggeri secondo le disposizioni vigenti in materia. 9. Il servizio di noleggio con conducente di cui al presente articolo è rivolto all´utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo ovvero a viaggio. Il servizio, che non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità, utilizza natanti il cui stazionamento avviene negli specchi d´acqua e presso i pontili di attracco in concessione al vettore e prevede l´imbarco e lo sbarco della predetta utenza esclusivamente presso pontili destinati all´esercizio del servizio di trasporto passeggeri non di linea. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali e tenuto conto di quanto stabilito dal presente articolo.

Left Menu Icon